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Risoluzione

Risoluzione n. 106 del 11/12/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che sui compensi sportivi dilettantistici eccedenti 7.500 euro vanno applicate sia l’addizionale regionale sia quella comunale all’IRPEF. Per l’addizionale regionale si utilizza l’aliquota deliberata dalla regione del domicilio fiscale del percettore; per l’addizionale comunale la mancata emanazione dei decreti ministeriali non impedisce l’applicazione del tributo.

Aliquote addizionali IRPEF su compensi sportivi dilettantistici

Aliquote delle addizionali IRPEF sui compensi sportivi dilettantistici

La risoluzione n. 106/E del 11 dicembre 2012 affronta il regime della ritenuta da applicare ai compensi corrisposti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle addizionali regionale e comunale di compartecipazione all’IRPEF. Il documento chiarisce il coordinamento tra la disciplina fiscale dei redditi diversi e le regole di applicazione delle addizionali.

Quesito posto

La società sportiva dilettantistica ALFA, senza scopo di lucro, affiliata alla FIDAL, iscritta al Registro delle società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI, chiede quale aliquota debba essere applicata alle addizionali comunale e regionale di compartecipazione all’IRPEF sui compensi superiori a euro 7.500 corrisposti per attività sportive dilettantistiche.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società istante sostiene che:

  • la ritenuta prevista dall’art. 25 della legge n. 133 del 1999 debba essere applicata sulla parte eccedente euro 7.500 con l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF pari allo 0,9%, prevista dall’art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997;
  • non debba invece applicarsi alcuna ritenuta a titolo di addizionale comunale, poiché l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 360 del 1998 rinvia a decreti ministeriali mai emanati;
  • pertanto il riferimento dell’art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 alle addizionali di compartecipazione dovrebbe intendersi limitato alla sola addizionale regionale.

Inquadramento normativo dei compensi sportivi dilettantistici

L’Agenzia richiama anzitutto il trattamento fiscale dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, precisando che tali somme costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR. Su tali emolumenti l’art. 69, comma 2, del TUIR riconosce un regime agevolato, stabilendo che non concorrono a formare il reddito fino all’importo complessivo di euro 7.500 per periodo d’imposta.

Ritenuta prevista dall’art. 25 della legge n. 133 del 1999

Per la parte imponibile dei compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, l’art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 prevede che le società e gli enti eroganti operino una ritenuta con obbligo di rivalsa:

  • nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’art. 11 del TUIR;
  • maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF.

La ritenuta è a titolo d’imposta fino a euro 20.658,28 e a titolo di acconto per la parte eccedente tale importo.

Determinazione delle addizionali applicabili

Secondo l’Agenzia, sulla parte dei compensi eccedente euro 7.500 deve essere applicata:

  • l’aliquota IRPEF del 23% vigente per il periodo d’imposta 2012;
  • l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF;
  • l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF.

Addizionale regionale: criterio di individuazione dell’aliquota

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellato, osserva che l’art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 individua puntualmente l’aliquota IRPEF, mentre per le addizionali opera un rinvio generico alle misure concretamente determinate dall’ente titolare del tributo. Ne consegue che, per la ritenuta a titolo di addizionale regionale, gli enti eroganti devono applicare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario ha il domicilio fiscale.

Addizionale comunale: applicabilità anche senza decreti ministeriali

L’Agenzia respinge la tesi secondo cui, in mancanza dei decreti interministeriali previsti dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 360 del 1998, non si dovrebbe applicare l’addizionale comunale. Il Dipartimento delle Finanze chiarisce infatti che la mancata emanazione di tali decreti non impedisce l’applicazione del tributo.

In particolare, il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 360 del 1998 stabilisce che i comuni possono variare l’aliquota mediante regolamento e deliberazione pubblicata nel sito individuato dal decreto del 31 maggio 2002; la deliberazione ha efficacia dalla pubblicazione e può essere adottata anche in assenza dei decreti del comma 2. La variazione complessiva non può superare 0,8 punti percentuali.

Ulteriori precisazioni sull’addizionale comunale

Il documento richiama inoltre l’art. 1, comma 11, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, secondo cui:

  • i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
  • gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, stabilita in ragione di specifici requisiti reddituali;
  • tale soglia va intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto;
  • se il limite è superato, l’addizionale comunale si applica al reddito complessivo.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che le società e gli enti che erogano compensi per attività sportive dilettantistiche devono applicare, sulla parte imponibile eccedente euro 7.500, sia l’addizionale regionale sia l’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF, secondo le aliquote concretamente deliberare dagli enti competenti e secondo le regole vigenti per il periodo di imposta considerato.

Vigilanza degli uffici

Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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