Risoluzione n. 110 del 12/12/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’istituto della remissione in bonis si applica sia all’omesso invio sia all’invio tardivo del Modello EAS, purché siano presenti i requisiti sostanziali e venga versata la sanzione di 258 euro entro i termini indicati. Per chi non ha mai inviato il modello, la regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre 2012; per chi lo ha trasmesso in ritardo, non è necessario reinviarlo salvo variazioni dei dati, ma va comunque pagata la sanzione nei termini stabiliti.
Chiarimenti sulla remissione in bonis per il Modello EAS
Modello EAS e remissione in bonis
La risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 fornisce chiarimenti sull’applicabilità della remissione in bonis al Modello EAS. Il documento precisa quando gli enti associativi possono sanare l’omesso o tardivo adempimento senza perdere i benefici fiscali collegati.
Quadro normativo e funzione del Modello EAS
L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008 ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali tramite il Modello EAS, approvato con provvedimento del 2 settembre 2009. L’obbligo riguarda gli enti che applicano, in presenza dei requisiti richiesti, l’articolo 148 del TUIR e l’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 633/1972.
Il medesimo articolo 30 prevedeva che con il provvedimento fossero stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello.
Termini originari e proroghe per la presentazione
Il provvedimento del 2 settembre 2009 aveva previsto che il Modello EAS fosse presentato:
- entro il 30 ottobre 2009 per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008;
- entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del decreto, e comunque entro il 30 ottobre 2009 se il termine dei 60 giorni scadeva prima.
Successivamente, i termini sono stati prorogati al 31 marzo 2011 dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 225/2010, con riferimento alla tabella allegata e ai precedenti provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009. La circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011 ha quindi precisato che:
- per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, il termine era il 31 marzo 2011;
- per gli enti costituiti dopo tale data, se il 60° giorno dalla costituzione era scaduto prima del 31 marzo 2011, il termine era comunque il 31 marzo 2011;
- per gli enti il cui 60° giorno scadeva dal 31 marzo 2011 in poi, il termine restava quello dei 60 giorni dalla costituzione.
Presupposti della remissione in bonis
L’articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012 ha introdotto l’istituto della remissione in bonis per evitare che mere dimenticanze in adempimenti formali precludano l’accesso a benefici fiscali o regimi opzionali. La norma consente la fruizione del beneficio se:
- la violazione non è stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- il contribuente possiede i requisiti sostanziali richiesti;
- la comunicazione o l’adempimento viene eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- viene versata contestualmente la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, secondo le modalità dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, senza compensazione.
La relazione illustrativa al D.L. 16/2012 richiama espressamente, tra le ipotesi applicabili, l’omesso invio del Modello EAS.
Enti che non hanno inviato il Modello EAS
La circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 ha chiarito che gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali possono avvalersi della remissione in bonis anche se non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti. In tal caso:
- il modello deve essere trasmesso entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- contestualmente deve essere versata la sanzione di 258,00 euro.
La stessa circolare ha inoltre precisato che l’istituto si applica anche se, al 2 marzo 2012, era già scaduto il termine della prima dichiarazione utile, purché non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’adempimento è stato omesso. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, questo termine era il 30 settembre 2012.
Tuttavia, in considerazione dell’incertezza interpretativa e in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, la circolare n. 38/E ha fissato in prima applicazione il termine del 31 dicembre 2012 per regolarizzare gli adempimenti omessi. La risoluzione conferma quindi che gli enti che non avevano ancora presentato il Modello EAS potevano farlo entro il 31 dicembre 2012, pagando contestualmente 258,00 euro.
Esempi applicativi per l’omesso invio
La risoluzione riporta una tabella esemplificativa con quattro casi di enti costituiti in date diverse. In sintesi:
- per gli enti già costituiti o con scadenze precedenti al 31 marzo 2011, la regolarizzazione tramite remissione in bonis avviene entro il 31 dicembre 2012;
- per gli enti costituiti nel 2012, se la scadenza del Modello EAS cadeva entro il 30 settembre 2012, la regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre 2012;
- nel caso in cui il 60° giorno dalla costituzione coincida con la scadenza della dichiarazione dei redditi o cada successivamente, la presentazione tramite remissione in bonis può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini
Per i soggetti che hanno presentato il Modello EAS in ritardo, la risoluzione precisa che non è necessario ripresentare il modello per sanare la posizione mediante remissione in bonis, salvo i casi di variazione dei dati già comunicati richiamati dal punto 3.3 del provvedimento del 2 settembre 2009. In tali ipotesi, è sufficiente:
- possedere i requisiti richiesti dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012;
- versare la sanzione di 258,00 euro entro i termini individuati secondo i criteri già illustrati.
Esempi applicativi per l’invio tardivo
Anche per l’invio tardivo, la risoluzione propone una tabella con casi esemplificativi. La regolarizzazione mediante remissione in bonis segue gli stessi termini già indicati per il versamento della sanzione, con la differenza che il modello risulta già trasmesso e non deve essere ripresentato, salvo variazioni dei dati.
Modalità di versamento della sanzione
È richiamato quanto già precisato dalla risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012: la sanzione deve essere versata con modello F24, utilizzando il codice tributo 8114.
Il codice va indicato nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nel campo “Anno di riferimento” l’anno cui si riferisce il versamento in formato AAAA, ad esempio 2011 nel caso del caso n. 2.
Indicazione finale
La risoluzione conclude invitando le Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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