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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20302/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e un dipendente, a partire dal primo contratto del 20 ottobre 2000. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il termine apposto, perché le esigenze indicate nei contratti non erano state dimostrate come straordinarie e temporanee, e aveva dichiarato la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal primo contratto, con condanna al risarcimento ex art. 32 l. n. 183 del 2010. In cassazione il consorzio proponeva quattro motivi: con il primo sosteneva che la normativa regionale imponeva ai consorzi di bonifica di assumere solo previo concorso o prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti stabili; con il secondo denunciava l’erronea applicazione della disciplina sul contratto a termine e della contrattazione collettiva, assumendo che il lavoratore fosse un operaio avventizio addetto a lavori stagionali e che la disciplina transitoria dell’art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e il c.c.n.l. consentissero l’assunzione a termine; con il terzo deduceva omesso esame e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di avere provato le ragioni giustificatrici del termine mediante delibera autorizzativa e contratto, e che la controparte non avesse contestato tali circostanze; con il quarto contestava la condanna risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, assumendo che, cadendo la conversione, sarebbe dovuta cadere anche la relativa statuizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che per i consorzi di bonifica siciliani vige un divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato che impedisce la conversione del rapporto a termine illegittimo in rapporto stabile. Ha rigettato i restanti motivi: il secondo e il terzo, perché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto non provata la legittimità della causale e non applicabile la proroga transitoria dell’art. 11 d.lgs. n. 368/2001 a contratti illegittimi sin dall’origine; il quarto, perché, pur esclusa la conversione, restava ferma l’illegittimità del termine e quindi la condanna al risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010. In applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla conversione e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione del rapporto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il diverso esito dei gradi di merito e per il consolidarsi successivo della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981

    richiamato dal ricorrente come base del preteso obbligo di concorso o prova pubblica per le assunzioni dei consorzi di bonifica

  • artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958

    richiamati dal ricorrente a sostegno del vincolo procedurale alle assunzioni

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991

    richiamato dal ricorrente per sostenere il regime pubblicistico delle assunzioni

  • art. 97 Cost.

    invocato per sostenere il necessario accesso mediante concorso/prova selettiva

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    richiamato per l’indennità risarcitoria conseguente alla nullità del termine; la Corte ne conferma l’applicazione pur in difetto di conversione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per richiamare integralmente il precedente di legittimità sulla normativa di settore

  • l.r. n. 76 del 1995

    la Corte richiama il principio per cui autorizza solo assunzioni a tempo determinato nei limiti della l. n. 230/1962, senza abrogare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato

  • l. n. 230 del 1962

    disciplinava, ratione temporis, le ipotesi legittime di assunzione a termine; il termine apposto fuori da tali ipotesi è illegittimo

  • l.r. n. 45 del 1995, art. 32

    richiamato come norma che vieta l’assunzione a tempo indeterminato nei consorzi

  • d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11

    la disciplina transitoria non può sanare o prorogare contratti a termine illegittimi ab origine; riguarda solo clausole collettive che legittimano l’uso del termine

  • c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

    invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell’assunzione come operaio avventizio; la Corte ne esclude l’efficacia sanante in mancanza di prova delle presupposte condizioni

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e l’asserita non contestazione dei fatti

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per la cassazione con decisione nel merito sulla domanda di conversione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro dei consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale va coordinata con il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato: l’illegittimità del termine non comporta automaticamente la conversione del rapporto, se l’ordinamento regionale preclude l’instaurazione di un rapporto stabile.
  • La proroga transitoria delle clausole collettive in materia di lavoro a termine opera solo per le clausole che legittimano validamente l’apposizione del termine; non può sanare contratti a termine nulli sin dall’origine.
  • Chi deduce la legittimità del termine deve provare la ricorrenza concreta delle causali che ne consentono l’apposizione; la mera produzione della delibera autorizzativa o del contratto non è sufficiente se non dimostra in fatto le esigenze temporanee o straordinarie.
  • La mancata contestazione dell’attore non può essere invocata per ribaltare l’onere di contestazione quando il fatto costitutivo è già stato specificamente allegato nell’atto introduttivo.
  • In presenza di termine illegittimo ma di impossibilità giuridica della conversione per divieto normativo di assunzione stabile, può residuare la tutela risarcitoria prevista dalla legge speciale, senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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