Cassazione Civile, Ordinanza n. 20302/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e un dipendente, a partire dal primo contratto del 20 ottobre 2000. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il termine apposto, perché le esigenze indicate nei contratti non erano state dimostrate come straordinarie e temporanee, e aveva dichiarato la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal primo contratto, con condanna al risarcimento ex art. 32 l. n. 183 del 2010. In cassazione il consorzio proponeva quattro motivi: con il primo sosteneva che la normativa regionale imponeva ai consorzi di bonifica di assumere solo previo concorso o prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti stabili; con il secondo denunciava l’erronea applicazione della disciplina sul contratto a termine e della contrattazione collettiva, assumendo che il lavoratore fosse un operaio avventizio addetto a lavori stagionali e che la disciplina transitoria dell’art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e il c.c.n.l. consentissero l’assunzione a termine; con il terzo deduceva omesso esame e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di avere provato le ragioni giustificatrici del termine mediante delibera autorizzativa e contratto, e che la controparte non avesse contestato tali circostanze; con il quarto contestava la condanna risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, assumendo che, cadendo la conversione, sarebbe dovuta cadere anche la relativa statuizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che per i consorzi di bonifica siciliani vige un divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato che impedisce la conversione del rapporto a termine illegittimo in rapporto stabile. Ha rigettato i restanti motivi: il secondo e il terzo, perché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto non provata la legittimità della causale e non applicabile la proroga transitoria dell’art. 11 d.lgs. n. 368/2001 a contratti illegittimi sin dall’origine; il quarto, perché, pur esclusa la conversione, restava ferma l’illegittimità del termine e quindi la condanna al risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010. In applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla conversione e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione del rapporto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il diverso esito dei gradi di merito e per il consolidarsi successivo della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981
richiamato dal ricorrente come base del preteso obbligo di concorso o prova pubblica per le assunzioni dei consorzi di bonifica
artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958
richiamati dal ricorrente a sostegno del vincolo procedurale alle assunzioni
art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991
richiamato dal ricorrente per sostenere il regime pubblicistico delle assunzioni
art. 97 Cost.
invocato per sostenere il necessario accesso mediante concorso/prova selettiva
art. 32 l. n. 183 del 2010
richiamato per l’indennità risarcitoria conseguente alla nullità del termine; la Corte ne conferma l’applicazione pur in difetto di conversione
art. 118 disp. att. c.p.c.
invocato per richiamare integralmente il precedente di legittimità sulla normativa di settore
l.r. n. 76 del 1995
la Corte richiama il principio per cui autorizza solo assunzioni a tempo determinato nei limiti della l. n. 230/1962, senza abrogare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato
l. n. 230 del 1962
disciplinava, ratione temporis, le ipotesi legittime di assunzione a termine; il termine apposto fuori da tali ipotesi è illegittimo
l.r. n. 45 del 1995, art. 32
richiamato come norma che vieta l’assunzione a tempo indeterminato nei consorzi
d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11
la disciplina transitoria non può sanare o prorogare contratti a termine illegittimi ab origine; riguarda solo clausole collettive che legittimano l’uso del termine
c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell’assunzione come operaio avventizio; la Corte ne esclude l’efficacia sanante in mancanza di prova delle presupposte condizioni
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e l’asserita non contestazione dei fatti
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per la cassazione con decisione nel merito sulla domanda di conversione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro dei consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale va coordinata con il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato: l’illegittimità del termine non comporta automaticamente la conversione del rapporto, se l’ordinamento regionale preclude l’instaurazione di un rapporto stabile.
- La proroga transitoria delle clausole collettive in materia di lavoro a termine opera solo per le clausole che legittimano validamente l’apposizione del termine; non può sanare contratti a termine nulli sin dall’origine.
- Chi deduce la legittimità del termine deve provare la ricorrenza concreta delle causali che ne consentono l’apposizione; la mera produzione della delibera autorizzativa o del contratto non è sufficiente se non dimostra in fatto le esigenze temporanee o straordinarie.
- La mancata contestazione dell’attore non può essere invocata per ribaltare l’onere di contestazione quando il fatto costitutivo è già stato specificamente allegato nell’atto introduttivo.
- In presenza di termine illegittimo ma di impossibilità giuridica della conversione per divieto normativo di assunzione stabile, può residuare la tutela risarcitoria prevista dalla legge speciale, senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.
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