Sentenza n. 7973/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento recante prot. n. AOODGOSV registro ufficiale U. 0044649 del 07.11.2024 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale si comunicavano la conclusione del procedimento ed il rigetto dell’istanza acquisita al protocollo n. 18279 del 28 luglio 2021, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento, ai fini della specializzazione di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del “Curso en Atención a las necesidades específicas de apodo educativo en Educación Secundaria” denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato in data 22 maggio 2021, dalla Universidad San Jorge- Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007, recante attuazione della Direttiva CE/36/2005, secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel Paese membro ed ottenere la specializzazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II grado Italiana su posto di sostegno; - nonché, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini della specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, di un titolo di formazione conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale del 7 novembre 2024, con cui era stata comunicata la conclusione del procedimento e respinta l'istanza di riconoscimento in Italia del titolo spagnolo denominato "Curso en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Secundaria", conseguito presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 7 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo di avere aderito ai percorsi INDIRE previsti dalla legge n. 106 del 2024, previa rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo estero. Ha chiesto la compensazione delle spese. L'amministrazione non si è opposta alla dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la rinuncia non era stata notificata all'amministrazione almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente e il comportamento processuale delle parti costituissero elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'estinzione del giudizio, non dichiarata per il mancato rispetto delle formalità previste per la rinuncia.
art. 84 c.p.a.
Il comma 3 prescrive, ai fini dell'estinzione per rinuncia, la notifica della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il comma 4 consente comunque al giudice di desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in assenza delle formalità precedenti.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice insieme all'art. 35 c.p.a. in relazione alla disciplina dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
L. 29 luglio 2024, n. 106
Richiamata quale fonte dei percorsi INDIRE cui il ricorrente ha aderito, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sul riconoscimento del titolo estero.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non determina l'estinzione del giudizio quando non sono rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., tra cui la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- Anche in mancanza delle formalità richieste per la rinuncia, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, unitamente al comportamento delle parti, dimostrino il venir meno di un interesse attuale alla decisione.
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