Sentenza n. 1111/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la sospensione dell’autorizzazione, disposta in relazione a un episodio del 29 marzo 2024 durante un evento musicale. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS, carenza di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto e apparenza della motivazione, sviamento, illogicità; violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione; violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di effettive ragioni d’urgenza e con lesione del diritto di difesa. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la propria pericolosità sarebbe esclusa dal fatto che, il giorno successivo, controlli relativi a un analogo evento si sarebbero svolti senza difficoltà e senza contestazioni. L’Amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sospensione aveva esaurito i propri effetti, e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha escluso l’improcedibilità, ritenendo persistente l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, sia perché la sospensione potrebbe assumere rilievo come precedente ai fini della recidiva e di ulteriori provvedimenti ex art. 100 TULPS, sia per la tutela dell’immagine dell’impresa. Nel merito, ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che anche un singolo episodio possa giustificare la sospensione prevista dall’art. 100 TULPS quando sia grave, susciti allarme nella collettività e costituisca un pericolo oggettivo per la pubblica sicurezza. Nel caso concreto, la gravità risultava dai verbali di polizia, assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso, non proposta: il gestore aveva aggredito pesantemente agenti di polizia e vigili urbani impegnati in un controllo, rendendo necessario il ricorso alle cure mediche di tre agenti, con prognosi da due a sette giorni. Il controllo aveva inoltre rilevato lo svolgimento di un evento musicale senza le necessarie autorizzazioni e con modalità diverse da quelle dichiarate, nonché la presenza di circa centocinquanta persone all’esterno del locale. Il TAR ha valorizzato anche un precedente episodio di minaccia dello stesso gestore nei confronti di un condomino, risultante dalla banca dati SDI, ravvisando un’escalation dei comportamenti violenti e la necessità di interromperla in chiave preventiva. Ha ritenuto giustificata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento dalle ragioni d’urgenza connesse alla prevenzione di ulteriori minacce e violenze; inoltre, la ricorrente non aveva indicato elementi oggettivi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Il potere esercitato è stato qualificato come discrezionale, ma adeguatamente motivato e immune da irragionevolezza o sproporzione anche quanto alla durata della sospensione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
sospensione dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
La sospensione può essere disposta anche per un singolo episodio, quando questo presenti particolare gravità, generi allarme per la collettività e costituisca un pericolo oggettivo per la pubblica sicurezza; la misura ha funzione preventiva e può essere adottata per interrompere un’escalation di condotte violente e prevenire ulteriori episodi.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata da ragioni d’urgenza quando l’immediata adozione della misura sia necessaria a prevenire ulteriori minacce o violenze.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata partecipazione procedimentale non determina l’illegittimità dell’atto quando il ricorrente non indichi alcun elemento oggettivo che avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
art. 30 c.p.a.
riserva di agire per risarcimento del danno
La riserva di una possibile azione risarcitoria è richiamata nel giudizio; il TAR ha tuttavia fondato la permanenza dell’interesse principalmente sulla possibile rilevanza dell’atto come precedente ai fini della recidiva e sulla tutela dell’immagine dell’impresa.
Massime di principio
- La sospensione dell’autorizzazione prevista dall’art. 100 TULPS può essere disposta anche in presenza di un solo episodio, purché l’episodio sia grave, susciti allarme nella collettività e integri un pericolo oggettivo per la pubblica sicurezza.
- L’esercizio del potere di sospensione ex art. 100 TULPS ha natura preventiva: la misura può essere legittimamente adottata per interrompere un’escalation di condotte violente e prevenire il ripetersi o l’aggravamento di situazioni pericolose, anche valorizzando precedenti risultanti dagli archivi di polizia.
- I verbali di polizia fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati direttamente dai pubblici ufficiali; contestazioni sulla veridicità di tali fatti, non accompagnate dalla proposizione della querela di falso, non sono sufficienti a superarne l’efficacia probatoria nel giudizio amministrativo.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo a una misura di pubblica sicurezza è giustificata da concrete ragioni d’urgenza quando la partecipazione possa compromettere la tempestività dell’intervento preventivo; l’omissione non è comunque invalidante se il destinatario non dimostra di poter apportare elementi oggettivi idonei a modificare l’esito.
- La durata della sospensione ex art. 100 TULPS rientra nella discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e supera il sindacato di legittimità quando sia sorretta da motivazione adeguata, razionale e coerente con la gravità dei fatti e con la finalità preventiva della misura.
- La sopravvenuta cessazione degli effetti diretti di una sospensione non rende necessariamente improcedibile il ricorso quando l’atto possa costituire precedente per successive misure di recidiva o incida sull’immagine e sulla posizione giuridica del destinatario.
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