Sentenza n. 1531/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento della nota prot. -OMISSIS- dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT VII – Direzione Territoriale per la Sicilia Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Sezione Operativa Territoriale di -OMISSIS-, comunicata a mezzo pec in data 4 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del rinnovo e contestuale decadenza dalla gestione di una rivendita speciale con annessa ricevitoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva rigettato il rinnovo e disposto la contestuale decadenza dalla gestione della rivendita speciale n. 30, con annessa ricevitoria n. 4946. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 30 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, in ragione del sopravvenuto subentro del figlio nella titolarità della concessione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata dalla parte prima della decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può procedere d'ufficio alla sua definizione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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