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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 1253 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA SULLE DONAZIONI - Atti collegati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta sulle donazioni a una liberalità indiretta collegata all'acquisto di un diritto immobiliare. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, in sostanza, che l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 346/1990 richiedesse che nell'atto di trasferimento immobiliare fosse espressamente indicata la liberalità indiretta con cui l'acquirente aveva ricevuto la provvista necessaria per pagare il prezzo.

La decisione

La tesi dell'Agenzia delle Entrate è stata respinta. È stato stabilito che, ai fini dell'esclusione dall'imposta sulle donazioni prevista dall'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 346/1990, non è necessario che l'atto di trasferimento del diritto immobiliare menzioni espressamente la liberalità indiretta collegata. È sufficiente che l'operazione sia riconducibile a una liberalità indiretta collegata all'acquisto e che per il trasferimento immobiliare sia prevista l'imposta di registro in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 4-bis, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

    L'imposta sulle donazioni non si applica nei casi di donazioni collegate a costruzioni di diritti immobiliari qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

    L'esclusione dall'imposta sulle donazioni opera anche per le liberalità indirette collegate all'acquisto o alla costituzione di diritti immobiliari, senza che sia indispensabile una loro espressa menzione nell'atto immobiliare.

  • Imposta di registro applicata in misura proporzionale agli atti di trasferimento di diritti immobiliari

    La tassazione proporzionale dell'atto immobiliare costituisce il presupposto per evitare un'ulteriore imposizione della liberalità indiretta collegata.

Massime di principio

  • Quando un soggetto riceve denaro da un familiare o da un terzo per acquistare un immobile, la liberalità può essere indiretta anche se non è formalizzata o indicata nell'atto di compravendita.
  • L'assenza di una menzione espressa della provenienza liberale della provvista nell'atto immobiliare non comporta, di per sé, l'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
  • Per applicare l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 346/1990 occorre verificare il collegamento sostanziale tra la liberalità e l'acquisto del diritto immobiliare, non necessariamente una dichiarazione formale contenuta nel contratto.
  • La liberalità indiretta collegata a un atto immobiliare soggetto a imposta di registro proporzionale non deve essere automaticamente tassata anche con l'imposta sulle donazioni, evitando una duplicazione impositiva.
  • In caso di contestazione, la questione centrale è dimostrare l'effettivo collegamento tra la provvista ricevuta e il pagamento del prezzo dell'immobile, oltre all'assoggettamento dell'atto immobiliare all'imposta di registro proporzionale.

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