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Ordinanza

Ordinanza n. 801/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto di Varese – Area IV, fasc. -OMISSIS-, pratica -OMISSIS-, del 31/03/2026 (notificato il 09/04/2026), recante dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza italiana per residenza ex art. 9, co. 1, lett. f), L. 91/1992, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i preavvisi ex art. 10-bis L. 241/1990 (31/01/2026 e 13/02/2026);

Giustizia amministrativa202602125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza italiana per residenza, con i relativi preavvisi di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Tra le censure dedotte vi era quella relativa alla documentazione reddituale prodotta e alla sua valutazione da parte dell'amministrazione. È stato inoltre dedotto un vizio collegato alla comunicazione dei motivi ostativi e alle osservazioni presentate in risposta, documenti non depositati in giudizio dall'amministrazione. Il TAR ha rilevato che, in assenza del deposito dei documenti rilevanti, non è possibile comprendere quali documenti siano stati richiesti ed esaminati dalla Prefettura in sede di preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo, a un sommario esame, fondati i motivi limitatamente alla necessità di una nuova valutazione dell'istanza in rapporto alla documentazione reddituale depositata in giudizio. La valutazione è stata resa necessaria anche dall'omesso deposito, da parte dell'amministrazione, della comunicazione dei motivi ostativi e delle osservazioni del ricorrente, nonché degli altri documenti rilevanti per comprendere l'istruttoria svolta. È stato ravvisato il periculum in mora, poiché l'esecuzione dei provvedimenti avrebbe costretto il ricorrente a riavviare il lungo procedimento per la concessione della cittadinanza, con pregiudizio grave e irreparabile. La Prefettura di Varese è stata ordinata di riesaminare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza e di informare immediatamente il TAR dell'esito del riesame. È stata fissata una nuova camera di consiglio per verificare l'ottemperanza e proseguire la trattazione cautelare; le spese sono state riservate. Il TAR ha inoltre ordinato al ricorrente di regolarizzare il deposito telematico della prova della notificazione, mediante deposito del duplicato informatico in formato eml dei file di notifica entro il termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 52 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza oggetto del procedimento amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva con riferimento ai preavvisi di rigetto impugnati e alla comunicazione dei motivi ostativi, la cui documentazione non è stata prodotta in giudizio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto, disponendo il riesame dell'istanza.

  • art. 52 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità del ricorso in caso di mancata regolarizzazione del deposito dei documenti relativi alla notificazione entro il termine perentorio.

  • art. 1 CAD

    È richiamato per qualificare il duplicato informatico e per richiedere il deposito, in formato eml, dei file informatici relativi alla notificazione.

  • Allegato 2 d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Stabilisce le specifiche tecniche dei depositi nel processo amministrativo telematico, rispetto alle quali il deposito della prova della notificazione è stato ritenuto non conforme.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione reddituale prodotta dal richiedente incide sulla legittimità del diniego o dell'inammissibilità dell'istanza di cittadinanza e l'amministrazione non deposita gli atti rilevanti dell'istruttoria, il giudice può ordinare il riesame dell'istanza senza definire nel merito la pretesa alla cittadinanza.
  • L'omesso deposito della comunicazione dei motivi ostativi e delle osservazioni del privato può impedire al giudice di verificare quali elementi siano stati effettivamente richiesti e valutati dall'amministrazione, giustificando, nella fase cautelare, un ordine di riesame.
  • Il rischio di dover riavviare un procedimento amministrativo lungo e complesso può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, quando l'esecuzione dell'atto impugnato determini tale conseguenza.
  • Nel processo amministrativo telematico, il deposito di una copia per immagine della prova della notificazione, anziché del duplicato informatico, richiede l'attestazione di conformità all'originale; la mera indicazione nominativa degli allegati contenuta nella ricevuta PEC non consente di verificare l'identità dei file notificati e di quelli depositati.
  • Quando la prova della notificazione non consente di verificare l'identità dei file oggetto di notifica con quelli depositati, il giudice può ordinare il deposito del duplicato informatico dei file di notifica, in formato eml, assegnando un termine perentorio e prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancata ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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