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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale a carico di Santo Gattuso, amministratore unico della Edil Gattuso s.r.l. (fallita il 18/10/2018). L'imputato aveva ricevuto indietro dai professionisti i libri e le scritture contabili ma non li aveva consegnati al curatore, rendendo impossibile la ricostruzione dell'attività societaria e delle cause del dissesto. La difesa sosteneva che non vi fosse prova che Gattuso avesse sottratto o occultato materialmente i documenti né che avesse il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; chiedeva inoltre la riqualificazione nei termini dell'art. 2621 c.c. o, comunque, il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la contestazione alternativa delle forme specifica e generica di bancarotta documentale e, nel caso concreto, ha confermato la valutazione di merito secondo cui l'imputato aveva sottratto/occultato le scritture consegnate dai professionisti e non rese al curatore, provocando dolosamente l'impossibilità di ricostruire l'andamento economico della società e quindi il danno ai creditori. La Corte ha escluso la ricostruzione dei fatti come reato di cui all'art. 2621 c.c. e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con i precedenti penali dell'imputato (furto, omesso versamento di contributi, violazione norme sicurezza sul lavoro). È stata confermata la pena nel minimo edittale di anni tre di reclusione e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge fallimentare

    art. 216, comma primo, lett. b), legge fall.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la bancarotta fraudolenta documentale può essere contestata nelle forme alternative (sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta delle scritture, reato a dolo generico) e ciò non determina indeterminatezza dell'imputazione.

  • codice civile

    La Corte ha ritenuto che la condotta di sottrazione delle scritture non possa essere riqualificata come false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.; dunque la fattispecie applicabile resta quella prevista dalla legge fallimentare.

Massime di principio

  • La sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture contabili, se accertata e se impedisce la ricostruzione dell'attività societaria con conseguente pregiudizio per i creditori, può integrare la bancarotta fraudolenta documentale nella forma specifica, con inferenza del dolo specifico.
  • È ammissibile contestare alternativamente la forma specifica e quella generica della bancarotta documentale; la forma specifica richiede dolo diretto al pregiudizio dei creditori, mentre la forma generica presuppone l'esame di scritture rinvenute e un dolo generico.
  • La semplice mancata consegna delle scritture al curatore può essere valutata come sottrazione/occultamento se l'imputato aveva la disponibilità materiale dei documenti; l'onere probatorio della difesa è elevato per escludere la sottrazione e il dolo specifico.
  • La presenza di un ingente passivo non chiaribile a causa della mancanza di documentazione rafforza la presunzione di intenzionalità nella sottrazione e l'idoneità della condotta a recare pregiudizio ai creditori.
  • Precedenti penali attinenti all'affidabilità e reati della stessa indole possono ostare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e influire sulla determinazione della pena.

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