Cassazione Penale, Sentenza n. 35945/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 18/11/2021 (parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 30/11/2018 che aveva condannato il ricorrente a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per i reati di cui agli artt. 56 e 629 c.p.). Il ricorrente censura in particolare: (i) il mancato accoglimento, in sede d'appello, della richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'esame della coimputata Patrizia Bachetti, la cui testimonianza era ritenuta dalla difesa decisiva per accertare la natura del credito richiesto dal ricorrente; (ii) la mancanza di motivazione relativa alla richiesta di rinnovazione formulata con i "motivi nuovi" di appello depositati il 03/05/2021. La difesa sosteneva che l'esame della Bachetti, già irrevocabilmente condannata in procedura separata, poteva fornire elementi idonei a determinare un esito liberatorio per DI ROCCO.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione rilevando la sussistenza di un vizio di motivazione: la sentenza impugnata non ha affrontato espressamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e non ha fornito una ricostruzione logico-fattuale che giustificasse la sua implicita reiezione, nonostante la potenziale idoneità dell'esame richiesto a incidere decisivamente sulla responsabilità penale dell'imputato. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio, con specifico riesame della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d) ed e)
Gli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e) sono stati invocati come fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme e carenza di motivazione). La Corte ha ritenuto applicabile il vizio di carenza motivazionale richiamato dalla lett. e) quando la Corte territoriale omette di esaminare specifiche doglianze di appello che possano essere decisive per la responsabilità dell'imputato.
Codice penale, artt. 56 e 629
Art. 56: disciplina dell'atto preparatorio e del tentativo; art. 629: estorsione. Sono le norme penali di riferimento per la condanna pronunciata in primo grado e parzialmente riformata in appello.
Codice di procedura penale, artt. 190, 495 e 603
Tali articoli sono stati richiamati dal ricorrente a supporto della richiesta di rinnovazione e delle questioni istruttorie; la Corte di Cassazione ha però fondato l'annullamento sulla carenza di motivazione ex art. 606(1)(e) in relazione al mancato esame della richiesta difensiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 10758/2015; Sez. 5, n. 2916/2013)
La Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui sussiste vizio di carenza motivazionale quando la Corte territoriale non risponde in modo adeguato a specifiche doglianze d'appello che potevano essere decisive per l'accertamento della responsabilità.
Massime di principio
- La Corte d'appello è obbligata a motivare espressamente l'accoglimento o il rigetto di richieste istruttorie nuove presentate con i motivi di appello; l'omessa valutazione integra un vizio di motivazione.
- Se la prova chiesta dalla difesa è astrattamente idonea a incidere sull'alternativa assoluzione/condanna, la mancata sua valutazione può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
- La presenza di una condanna irrevocabile della coimputata in procedimento separato non esclude automaticamente la rilevanza del suo esame in favore dell'imputato; il giudice deve comunque valutare la rilevanza e la incisività della testimonianza.
- La difesa, in casi analoghi, dovrebbe esplicitare nei motivi nuovi di appello la rilevanza decisiva dell'elemento probatorio richiesto e chiedere con precisione la rinnovazione o l'assunzione della prova, in modo da rendere inequivoca l'obbligazione motivazionale del giudice d'appello.
- In presenza di omissioni motivazionali su questioni decisive per la responsabilità, la via corretta è l'annullamento con rinvio per consentire alla Corte territoriale di svolgere un nuovo esame motivato.
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