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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31200/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto avente ad oggetto la sostituzione della copertura di due capannoni industriali, con rimozione di lastre in cemento amianto e posa di nuova copertura. L'appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo; la committente proponeva opposizione sostenendo che l'opera era stata eseguita in modo non conforme perché, a lavori terminati, il direttore dei lavori aveva riscontrato la presenza di briciole e residui di lastre in cemento amianto tra gli strati della copertura, sospendendo così il pagamento del saldo e chiedendo la revoca del decreto, l'eliminazione dei vizi e il risarcimento danni. Il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo i frammenti preesistenti o comunque irrilevante il modo di esecuzione della bonifica; la Corte d'appello riformava la decisione, interpretando il contratto nel senso di un obbligo di bonifica integrale e ordinando la rimozione dei residui di amianto, senza riconoscere il risarcimento. In cassazione l'appaltatrice deduceva: (1) violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, perché la Corte d'appello avrebbe attribuito al testo contrattuale un significato eccedente la lettera; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il direttore dei lavori era rimasto inerte per un lungo periodo tra consegna e sopralluogo, con conseguente insussistenza o inattendibilità dei vizi contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura si limitava a contrapporre una diversa lettura del contratto senza indicare specificamente in quale modo la Corte d'appello si fosse discostata dai canoni ermeneutici; l'interpretazione del giudice di merito era plausibile e sorretta dal testo contrattuale letto in buona fede e alla luce della DIA. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il lasso di tempo tra consegna e sopralluogo del direttore dei lavori non costituiva fatto decisivo: la verifica era stata effettuata in presenza di segnali di possibile difetto (ruggine su più lastre) e l'accertamento aveva confermato la presenza di residui di amianto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso formulati come violazione di legge o omesso esame devono rispettare i relativi limiti: la censura non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto o di una diversa lettura del fatto storico.

  • artt. 1362, 1364 e 1366 c.c.

    I canoni di interpretazione contrattuale devono essere contestati specificamente, indicando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; è legittima una lettura che consideri insieme testo, complessivo regolamento negoziale e buona fede.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorre il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può denunciarsi la violazione dei canoni ermeneutici solo indicando in modo puntuale il criterio violato e l'errore logico-giuridico compiuto, non essendo sufficiente proporre una lettura alternativa.
  • L'interpretazione contrattuale deve essere verificata con riferimento al testo negoziale considerato nel suo complesso e, se necessario, alla luce del canone di buona fede, specie quando la lettera dell'accordo sia compatibile con una finalità pratica evidente perseguita dalle parti.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto invocato non è decisivo, cioè se non sarebbe idoneo, da solo, a determinare una decisione diversa della controversia.
  • La sola inerzia temporale del soggetto incaricato del controllo dei lavori non esclude la responsabilità dell'appaltatore quando il successivo sopralluogo abbia accertato i vizi in presenza di elementi obiettivi che giustificavano l'approfondimento tecnico.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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