Sentenza del 10/06/2016 n. 3487 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Sentenza - Mancanza sottoscrizione dell'estensore - Sottoscrizione del solo Presidente del collegio - Impugnazione - Raggiungimento dello scopo - Nullità sanabile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’Agenzia delle Entrate relativo a un interpello disapplicativo della disciplina sulle società in perdita sistematica. In via preliminare, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado perché sottoscritta soltanto dal Presidente del collegio e non anche dal giudice estensore. Nel merito, ha sostenuto che il diniego fosse illegittimo e insufficientemente motivato, poiché l’Amministrazione aveva respinto l’istanza per carenza documentale senza consentire l’integrazione della documentazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di nullità: la mancanza della firma del relatore, in presenza della sottoscrizione del Presidente e della riconducibilità della sentenza al collegio giudicante, costituisce una nullità sanabile e non una nullità assoluta. La proposizione dell’appello con contestazione anche del merito ha determinato il raggiungimento dello scopo dell’atto e quindi la sanatoria del vizio. Nel merito, il Collegio ha ritenuto impugnabile il diniego di interpello disapplicativo e illegittimo il suo rigetto per mera carenza documentale, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere l’integrazione della documentazione ai sensi della disciplina applicabile. L’appello della società è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e il diniego dell’Agenzia delle Entrate è stato annullato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 161, comma 1, c.p.c.
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
La mancanza della sottoscrizione del giudice estensore, quando la sentenza è comunque sottoscritta dal Presidente e riconducibile al collegio, non determina necessariamente una nullità assoluta e insanabile; il vizio deve essere dedotto con l’impugnazione e può essere sanato dal raggiungimento dello scopo.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
L’impugnazione che contesta il vizio formale e affronta anche il merito consente di ritenere raggiunto lo scopo dell’atto processuale, sanando la nullità della sentenza.
Art. 36, comma 3, d.lgs. 546/1992
La sottoscrizione della sentenza tributaria è un requisito formale essenziale, ma la carenza della sola firma del relatore, in presenza della firma del Presidente, non comporta automaticamente l’inesistenza o la nullità insanabile della pronuncia.
Art. 19 d.lgs. 546/1992
L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo. Il diniego di disapplicazione può essere impugnato anche prima dell’emissione di un successivo avviso di accertamento, quando incide concretamente sulla posizione giuridica del contribuente.
Art. 1 D.M. n. 259/1998
In caso di documentazione incompleta nell’ambito dell’interpello disapplicativo, l’Amministrazione deve poter formulare richieste istruttorie e consentire al contribuente di integrare gli elementi mancanti; il rigetto immediato per carenza documentale è illegittimo.
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
La disposizione disciplina l’interpello disapplicativo della normativa antielusiva, attraverso il quale il contribuente può dimostrare l’esistenza di una situazione oggettiva che impedisce l’applicazione della disciplina penalizzante.
Art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dall’alterno esito dei gradi di giudizio e dall’esistenza di rilevanti incertezze interpretative.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione del solo giudice estensore, se la sentenza è firmata dal Presidente ed è chiaramente riconducibile al collegio, tende a configurare una nullità sanabile e non una nullità assoluta.
- Per evitare la sanatoria del vizio, l’impugnazione deve contestare specificamente la nullità senza compiere attività processuali incompatibili con la volontà di farla valere; la trattazione approfondita del merito può invece determinare il raggiungimento dello scopo e sanare il vizio.
- Un atto dell’Amministrazione tributaria è impugnabile quando produce un’incidenza concreta e attuale sulla posizione del contribuente, anche se non rientra in modo espresso nell’elenco degli atti impugnabili e anche prima dell’emissione di un avviso di accertamento.
- Quando il contribuente presenta documentazione incompleta in un procedimento di interpello, l’Amministrazione non dovrebbe limitarsi a respingere l’istanza, ma deve attivare, ove previsto, una richiesta istruttoria per consentire l’integrazione.
- I principi di ragionevole durata, proporzionalità e giusto processo orientano l’interpretazione delle nullità processuali: un errore formale meramente sanabile non dovrebbe comportare la ripetizione integrale del giudizio quando l’atto ha comunque raggiunto la sua funzione.
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