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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24835/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della censura di motivazione apparente/illogica sulla valutazione della prova testimoniale, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza del Tribunale di Bari con rinvio a diverso magistrato dello stesso Tribunale per un nuovo esame dell’attendibilità della teste e della complessiva prova del sinistro, oltre che per le spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo trasportato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto in Bari nel 2008: un veicolo, provenendo da una strada laterale, avrebbe impegnato l’intersezione senza rispettare lo stop e avrebbe urtato l’auto condotta da un soggetto, a bordo della quale si trovava il ricorrente, per poi collidere con un altro veicolo parcheggiato. In primo grado le domande risarcitorie proposte dal conducente e dal trasportato contro la conducente asseritamente responsabile e contro la compagnia assicuratrice furono rigettate, soprattutto perché il giudice ritenne non attendibile l’unica teste escussa e non provato il fatto costitutivo della pretesa. In appello, riuniti i giudizi, il Tribunale confermò il rigetto: ritenne inattendibile la teste perché avrebbe dato risposte troppo generiche e non avrebbe fornito ulteriori precisazioni su elementi che il giudice reputava rilevanti; valorizzò inoltre il CAI sottoscritto solo dalla danneggiante, l’omessa comparizione della conducente convenuta all’interrogatorio formale e le consulenze tecniche, considerate non idonee a provare il nesso causale in concreto. Nel ricorso per cassazione il ricorrente dedusse, con il primo motivo, nullità/motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse formulato un giudizio di inattendibilità illogico e apparente, fondato su richieste di chiarimento mai rivolte alla teste e su rilievi inconferenti (come il colore delle auto o il mancato intervento di polizia e sanitari); denunciò inoltre l’erronea valutazione del CAI, delle CTU e dell’atteggiamento processuale della convenuta. Con il secondo motivo dedusse violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116 e 253 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, nei limiti esposti, il primo motivo: ha giudicato meramente apparente e logicamente contraddittoria la motivazione del Tribunale sulla testimonianza, osservando che il giudice di merito non può reputare lacunosa una deposizione per circostanze non capitolate e mai chiarite mediante domande, né attribuire rilievo alla mancata comparizione della convenuta all’interrogatorio formale a danno dell’attore. Ha invece dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo o la motivazione meramente apparente, non il semplice difetto di sufficienza o la rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra un error in procedendo, riconducibile al vizio di nullità della sentenza; l’erroneo inquadramento del vizio non impedisce l’esame della censura se l’errore denunciato è chiaramente individuabile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio sui fatti allegati/non contestati; non basta l’aver attribuito maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o tratta come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento; non è censurabile in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se l’onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata, in base alla scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2054 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della responsabilità da circolazione stradale; la Corte non esamina il merito della sua applicazione perché il secondo motivo è assorbito.

  • art. 253 c.p.c.

    "tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti"

    Se il giudice ritiene decisiva una circostanza non compresa nei capitoli ammessi, ha il potere-dovere di porre al teste domande di chiarimento o di richiamarlo; non può poi valorizzare come lacunosa la deposizione su aspetti mai indagati.

  • art. 257 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 253 c.p.c. per affermare la possibilità di richiamare il testimone già escusso quando occorrano chiarimenti su circostanze decisive.

  • art. 356 c.p.c.

    Il giudice d’appello può disporre d’ufficio la riconvocazione del teste, in funzione del pieno scrutinio della prova testimoniale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione, richiamata per la fissazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dal Tribunale per affermare che il CAI, se sottoscritto, è solo un elemento di prova da valutare insieme alle altre risultanze e non una prova legale.

Massime di principio

  • In cassazione, il vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o affetta da argomentazioni obiettivamente inconciliabili; non è invece consentita una rivalutazione del merito o del peso delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non deriva dal semplice dissenso sulla valutazione delle prove, ma solo dall’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o dal trattamento di prove libere come se fossero legali, o viceversa.
  • L’art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice addossa l’onere probatorio alla parte sbagliata rispetto alla struttura costitutivo/estensiva o impeditiva della fattispecie.
  • Il giudice che ritenga decisiva una circostanza non specificamente coperta dai capitoli di prova ha il potere-dovere di chiarirla mediante domande al teste o di richiamarlo; non può poi qualificare come lacunosa la deposizione per il mancato chiarimento di circostanze mai domandate.
  • La mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale, pur potendo rilevare sul piano processuale, non può essere utilizzata in modo illogico o automatico per negare la prova dei fatti costitutivi in danno dell’altra parte.
  • Il CAI sottoscritto dal solo soggetto danneggiante, e comunque il modulo di constatazione amichevole, non ha valore di prova legale e va apprezzato insieme agli altri elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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