Sentenza n. 3187/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione Lavoro n. 81/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione Lavoro, n. 81/2025, relativa all'attribuzione della Carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale ordinario aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, o uno strumento equivalente, corrispondendo euro 500,00 per ciascuna annualità riconosciuta. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con difesa meramente formale. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, a causa dell'irregolare notificazione del titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata all'indirizzo PEC dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco e a un ulteriore indirizzo relativo alla Direzione generale del personale scolastico, anziché all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, l'idoneità della notificazione effettuata a far decorrere il termine dilatorio e a consentire l'azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il termine dilatorio di 120 giorni dell'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un giudicato relativo a obbligazioni pecuniarie, comprese quelle da adempiere mediante accredito di moneta elettronica, poiché l'ottemperanza costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre solo dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice, mediante l'indirizzo PEC individuato secondo i pubblici registri previsti dalla normativa. Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'indirizzo corretto era quello PEC primario inserito nel Registro delle PP.AA., ossia uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Non erano invece idonei l'indirizzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, che non era il soggetto condannato dal titolo, né l'indirizzo della Direzione generale del personale scolastico indicato in un comunicato ministeriale, trattandosi di un atto organizzativo privo di efficacia normativa. Neppure la notifica presso l'Avvocatura dello Stato poteva sostituire quella presso la sede reale dell'amministrazione, essendo la domiciliazione presso l'Avvocatura prevista per gli effetti processuali e non per l'effetto sostanziale di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996. Poiché il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere, l'azione di ottemperanza era prematura e quindi inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione del Ministero con difesa di mero stile.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dai ricorrenti per chiedere l'esecuzione del giudicato civile.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato promosso quale strumento di esecuzione del giudicato; nel testo è indicato come art. 112 c.p.c., ma il riferimento sostanziale è alla disciplina dell'ottemperanza amministrativa.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica. Il termine decorre dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione occorre utilizzare l'indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA.; il domicilio digitale estratto dal Registro IPA è utilizzabile solo se l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
La disposizione richiama l'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. 179/2012, senza equiparare autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi né rendere normativamente idonei indirizzi indicati in meri atti organizzativi.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni utilizzabili per le notificazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante accredito di moneta elettronica.
- Il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice, mediante l'indirizzo PEC individuato secondo i pubblici registri previsti dalla disciplina sulle notificazioni telematiche.
- Quando l'amministrazione destinataria ha indicato un indirizzo PEC nel Registro delle PP.AA., la notificazione di un titolo esecutivo non può essere validamente effettuata, ai fini della decorrenza del termine ex art. 14 del d.l. 669/1996, presso un diverso indirizzo risultante dal Registro IPA, presso un ufficio periferico o presso un indirizzo indicato in un mero comunicato organizzativo.
- La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, valida per gli effetti processuali della rappresentanza dell'amministrazione, non sostituisce la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione necessaria a far decorrere il termine dilatorio per l'adempimento spontaneo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- La mancata o invalida notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione impedisce la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e rende inammissibile, per prematureità, il successivo giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria.
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