Cassazione Penale, Ordinanza n. 21338/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza impugnata. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che non fossero state correttamente valutate le ragioni favorevoli alla loro concessione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito sul punto non presentava evidenti illogicità.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato in cassazione solo per vizi di motivazione realmente rilevanti, non per sollecitare una rivalutazione del merito.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una motivazione del diniego delle attenuanti generiche è legittima se non presenta evidenti illogicità e consente di comprendere il percorso valutativo seguito dal giudice.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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