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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31118/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ricusazione della Giudice Santacroce nel procedimento per cui era stato disposto il giudizio di abbreviato. La ricusazione era fondata su due profili principali: 1) la Giudice avrebbe composto il collegio del Tribunale del riesame che si era pronunciato sull'appello cautelare del coimputato Gioacchino Giorgio (con conseguente questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello e sospensione del processo), per cui si sarebbe configurata incompatibilità estensiva rispetto a tutti i coimputati; 2) l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni coimputati renderebbe oggettivamente incompatibile il giudice che deve decidere sull'abbreviato degli altri. Inoltre i ricorrenti contestavano la decisione sulla tardività della loro istanza, sostenendo che il vero motivo della ricusazione era la conoscenza dell'adozione della pronuncia relativa al coimputato Giorgio, emersa solo all'udienza dell'11 marzo 2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la causa d'incompatibilità era nota già all'udienza del 14 febbraio 2025, quando il difensore aveva invitato la Giudice ad astenersi e si era riservata la decisione: per giurisprudenza consolidata il termine per proporre la ricusazione decorre dalla conoscenza della causa d'incompatibilità e, quindi, la dichiarazione depositata il 14 marzo 2025 è stata considerata tardiva. Perciò il primo profilo (tardività) è stato decisivo e ha reso inammissibili gli altri motivi (effetto estensivo della ricusazione nei confronti del coimputato Giorgio e incompatibilità per la mera emissione del decreto che dispone il giudizio). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)

    La Corte ha applicato il principio che il termine perentorio di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza della causa d'incompatibilità; ha inoltre richiamato l'autonomia tra i termini della procedura di astensione e quelli della procedura di ricusazione, per evitare riammissioni in termini che lederebbero la celerità del procedimento.

  • art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle censure sull'incompatibilità legata a precedenti funzioni del giudice (collegio del riesame); la Corte ha ritenuto che l'eccezione sull'applicazione estensiva non fosse decisiva alla luce della tardività dell'istanza.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    La questione relativa alla possibilità che il giudice che ha emesso il decreto che dispone il giudizio sia incompatibile nel decidere sul rito abbreviato è stata valutata alla luce della nuova formulazione e della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 6, n. 41474/2024); la Corte di cassazione ha ritenuto che la sola emissione del decreto non determina automaticamente incompatibilità.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento all'obbligo di vaglio degli atti e degli elementi che potrebbero condizionare la decisione in abbreviato; la Corte ha ritenuto il motivo non decidibile dopo l'accertata tardività dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)

    Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014

    Citata per distinguere il caso in cui il giudice, invitato ad astenersi, si sia effettivamente astenuto (ipotesi disciplinata da Della Gatta) dalla situazione qui prospettata, in cui il giudice si è riservato e poi ha rigettato l'istanza: nel secondo caso il termine per la ricusazione decorre dall'invito, non dallo scioglimento della riserva.

  • Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020 (Cerisano) e Sez. 2, n. 23902 del 23/04/2024 (Di Puppo)

    Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020; Sez. 2, n. 23902 del 23/04/2024

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, se la parte invita il giudice ad astenersi e il giudice si riserva la decisione, il termine per la ricusazione decorre dal momento in cui la causa d'incompatibilità è nota, indipendentemente dalla successiva decisione di rigetto.

  • Sez. 6, n. 41474 del 25/09/2024 (Cass.)

    Sez. 6, n. 41474 del 25/09/2024

    Sentenza di recente richiamo che ha trattato l'ipotesi di incompatibilità del giudice che ha emesso il decreto che dispone il giudizio rispetto alla decisione sul rito abbreviato; la Corte di cassazione nel caso concreto ha fatto proprio il ragionamento di quella pronuncia, escludendo l'automatica incompatibilità.

  • Sez. 3, n. 804 del 30/11/2021 (Bonaparte)

    Sez. 3, n. 804 del 30/11/2021

    Richiamata per affermare che l'effetto estensivo di una ricusazione accolta non si applica automaticamente neppure nei reati a concorso necessario; perciò l'accoglimento per un coimputato non determina automaticamente la ricusazione per tutti.

  • Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013 (Pagnotta)

    Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013

    Citate le pronunce che ribadiscono l'autonomia e i limiti procedurali tra istanze di astensione e ricusazione, a tutela della tempestività delle impugnazioni sull'imparzialità del giudice.

Massime di principio

  • Il termine per proporre la ricusazione decorre dal momento in cui la parte ha conoscenza della causa d'incompatibilità: se il difensore invita il giudice ad astenersi e il giudice si riserva, il dies a quo è l'udienza in cui l'invito è stato formulato, non lo scioglimento della riserva.
  • L'istanza di ricusazione è distinta dall'istanza di astensione; non è consentito utilizzare un invito formale all'astensione come strumento per rimettersi successivamente nei termini della ricusazione oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
  • L'effetto estensivo di una ricusazione accolta per un coimputato non opera automaticamente nei confronti di tutti gli altri: occorre valutazione caso per caso e non è pacifico che si applichi automaticamente anche nei reati a concorso necessario.
  • La mera emissione di un decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati non determina automaticamente l'incompatibilità del giudice che deve decidere sul rito abbreviato degli altri, soprattutto alla luce della giurisprudenza recente che richiede un esame più articolato.
  • La tardività dell'istanza di ricusazione comporta inammissibilità e può impedire l'esame nel merito di profili sostanziali dell'incompatibilità; è quindi essenziale agire entro i termini perentori previsti dall'art. 38 c.p.p.

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