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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39140/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Salzano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/10/2021, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e del combinato disposto degli artt. 133 e 62-bis c.p., nonché violazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sintesi ha contestato che la Corte territoriale, nell'adeguare la pena alla disciplina più favorevole introdotta dal d.l. 20/03/2014 n.36 conv. L.79/2014, avrebbe fissato una pena base molto più alta rispetto al minimo edittale e quindi operato una reformatio in peius dei criteri di determinazione della pena rispetto alla sentenza annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 nella versione introdotta dal d.l. 36/2014 conv. L.79/2014 e ha confermato che il giudice d'appello, alla luce della modifica normativa, può rivalutare autonomamente il trattamento sanzionatorio esercitando il potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 c.p., con il solo limite del divieto di reformatio in peius. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, che ha fissato una pena base (indicata in sentenza) inferiore alla media edittale e definita "stimata congrua" richiamando il criterio dell'equità. Il ricorso è dunque respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329"

    Applicazione della nuova cornice sanzionatoria introdotta dal d.l. 36/2014 conv. L.79/2014; la Corte ha applicato tale disciplina e ha ritenuto legittimo che il giudice d'appello ridetermini la pena nell'ambito della nuova fascia, valutando autonomamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

    Ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole per taluni reati di stupefacenti; la modifica ha dato impulso alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio da parte dei giudici di merito nei procedimenti in corso.

  • Codice penale, art. 132

    Attribuisce al giudice la discrezionalità nella determinazione della pena all'interno dei limiti edittali; richiamato come fondamento del potere del giudice di merito nel fissare la pena.

  • Codice penale, art. 133

    Stabilisce i criteri necessari per la determinazione della pena (circostanze del fatto e della persona, precedenti, finalità della pena ecc.). La Corte ha ritenuto che il richiamo, nei motivi della Corte territoriale, al criterio di adeguatezza/equità fosse sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale in relazione a tali criteri.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Citato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 133 c.p.; la Corte di Cassazione non ha ritenuto decisiva la doglianza basata su tale richiamo e ha affrontato la questione prevalendo sull'autonomia discrezionale del giudice di merito.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla mancata esenzione dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso ragioni di esonero e ha confermato l'obbligo del pagamento.

Massime di principio

  • Se la normativa sanzionatoria diventa più favorevole dopo la prima decisione, il giudice d'appello può rideterminare la pena in piena autonomia entro la nuova cornice edittale, esercitando il potere discrezionale previsto dagli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il divieto di reformatio in peius opera quando l'appello è proposto dal solo imputato: il giudice d'appello non può aggravare la posizione del ricorrente rispetto alla decisione impugnata, ma può comunque fissare una pena diversa nei limiti consentiti dalla legge più favorevole.
  • La motivazione che richiama criteri generali come "adeguatezza" o "equità" può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione in ordine agli elementi dell'art. 133 c.p., purché la decisione sia congrua e non contraddittoria.
  • Per contestare validamente la quantificazione della pena il ricorrente deve dimostrare un vizio nella valutazione discrezionale del giudice (ad es. contraddittorietà, illogicità, violazione di limiti normativi) e non basta la mera divergenza rispetto al minimo edittale.
  • La modifica legislativa applicabile in favore dell'imputato impone al giudice di applicare la disciplina più favorevole anche in sede di rideterminazione della pena, senza che ciò autorizzi il ricorso a criteri arbitrari o all'aumento della pena rispetto al divieto di reformatio in peius.

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