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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11716/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per i reati richiamati nel provvedimento. I motivi del ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte rileva che le censure erano in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; per altra parte erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 334 - 367 c.p.

    Indicazione dei reati per i quali era intervenuta la condanna in appello; il testo non specifica le singole fattispecie né il contenuto applicativo delle norme.

  • art. 616 c.p.p.

    Base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo che, pur formalmente articolato, risulti generico e non aggredisca specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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