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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42866/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché la presenza delle cause ostative era documentata nel casellario e la revoca del beneficio consegue ope legis; la dichiarazione di colpevolezza e la condanna rimangono in forza, mentre viene eliminata la sospensione condizionale della pena.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza sostenendo la errata applicazione degli artt. 163 e 164 c.p., in quanto il tribunale aveva concesso la sospensione condizionale della pena nonostante dal certificato del casellario giudiziale risultasse che l'imputato aveva precedenti condanne per delitto e aveva già usufruito in passato del beneficio per tre volte, cioè erano presenti cause ostative previste dall'art. 164 c.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; rimanda al rispetto delle cause ostative previste dall'art. 164, per cui il beneficio può essere concesso solo se non sussistono le condizioni ostative.

  • art. 164 cod. pen.

    Elenca le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: tra esse vi sono i precedenti condanne per delitto e l'avere già fruito in passato del beneficio; se tali cause sono presenti il giudice non può concedere il beneficio e la sua illegittima concessione determina la revoca ope legis.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni scritte, nelle modalità seguite nel procedimento in esame.

Massime di principio

  • Se nel casellario giudiziale risultano precedenti condanne per delitto e/o l'imputato ha già usufruito più volte del beneficio della sospensione condizionale, tali situazioni costituiscono cause ostative ai sensi dell'art. 164 c.p. e impediscono la concessione del beneficio.
  • La concessione della sospensione condizionale nonostante l'esistenza di cause ostative documentate può essere annullata dalla Corte di Cassazione senza rinvio quando la revoca consegue ope legis e non richiede ulteriori valutazioni di merito.
  • Il Procuratore Generale ha interesse a proporre ricorso anche quando il pubblico ministero in sede esecutiva non potrebbe ottenere la revoca, se le cause ostative erano già note al giudice di merito al momento della decisione.
  • I giudici di merito devono verificare con attenzione i certificati del casellario giudiziale prima di concedere benefici come la sospensione condizionale, e motivare espressamente la deroga qualora ritengano di poterla concedere nonostante precedenti ostativi.
  • In situazioni simili la corretta prassi difensiva consiste nel segnalare tempestivamente al giudice eventuali inesattezze del casellario o circostanze attenuanti rilevanti; per la parte pubblica è fondamentale far valere l'ostatività già in primo grado per evitare il consolidarsi del beneficio.

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