Ordinanza n. 1091/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto n°39715 DEL 03.09.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO inviato al ricorrente in data 3 settembre 2025, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADMM EADSS (all.1), emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n.12034/2023 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; del preavviso di diniego dell’istanza di riconoscimento ai sensi dell’art 10 bis L. n°241/1990 inviato al ricorrente in data 18/08/2025; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, unitamente al preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale del 3 settembre 2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero per la classe di concorso ADMM EADSS. È stato impugnato anche il preavviso di diniego comunicato il 18 agosto 2025 e ogni atto presupposto e conseguenziale. Il decreto era stato adottato in adempimento di una precedente sentenza del TAR Lazio intervenuta in un giudizio avverso il silenzio-inadempimento. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito; dà atto esclusivamente della domanda cautelare e valuta il requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che il ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno; pertanto, il diniego di riconoscimento del titolo non determinava, secondo il giudice, un pregiudizio grave e irreparabile. In assenza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris, senza quindi anticipare alcuna valutazione sulla legittimità del diniego ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha respinto la richiesta per difetto del periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato, ma l'ordinanza non svolge alcuna valutazione sulla sua applicazione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione derivante dal mancato riconoscimento di un titolo non è sufficiente quando non risulti che l'interessato disponga di un rapporto o contratto concretamente inciso dal diniego.
- Quando il periculum in mora è insussistente, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris relativo alla legittimità del provvedimento impugnato.
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