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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25943/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stefanov ha chiesto la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna (art. 670 c.p.p.) sostenendo che la dichiarazione di latitanza del 13/11/2007 è nulla perché non sono state svolte ricerche in Bulgaria, paese di cui è cittadino e dove era rientrato, con la conseguente ineseguitezza della notifica dell'estratto contumaciale e la mancata formazione del titolo esecutivo. Sosteneva altresì che, in sede di incidente di esecuzione, fosse deducibile la nullità del decreto di latitanza per contestare la validità della notifica, richiamando orientamenti giurisprudenziali che ammettono tale sindacato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Pur riconoscendo che l'orientamento giurisprudenziale è evoluto e che in casi specifici è ammissibile contestare il decreto di latitanza in sede di incidente di esecuzione, la Corte ha ritenuto che la censura di Stefanov fosse priva di pregio perché basata su un'affermazione generica (assenza di ricerche "in Bulgaria") non idonea a dimostrare l'insussistenza formale della dichiarazione di latitanza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le ricerche per dichiarare la latitanza non devono obbligatoriamente comprendere indagini all'estero salvo che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o dimora all'estero. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e Stefanov è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'istituto della declaratoria di non esecutività in sede di incidente di esecuzione; la Corte analizza i limiti del sindacato sul titolo esecutivo e constata che, pur essendosi formato un orientamento che ammette la deducibilità della nullità del decreto di latitanza, l'applicazione richiede specificità e prova del vizio.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla notifica degli atti al difensore d'ufficio; citata rispetto all'asserita notifica dell'estratto contumaciale al difensore e alla contestazione della validità della notifica stessa.

  • art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che, quando non risulti dagli atti notizia precisa del luogo all'estero, le ricerche possano essere svolte anche fuori dal territorio italiano nei limiti delle convenzioni internazionali. La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata effettuazione di ricerche all'estero non invalida automaticamente la dichiarazione di latitanza, salvo che vi fosse notizia precisa del luogo estero cui riferirsi.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali: la Corte ha applicato tale disposizione per addebitare le spese al ricorrente a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione può, in casi specifici e secondo l'orientamento più recente, essere utilizzato per dedurre la nullità del decreto di latitanza al fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e la formazione del titolo esecutivo, ma la deduzione richiede argumenti e prove concreti e pertinenti.
  • Una generica affermazione che non siano state compiute ricerche "all'estero" o in un intero paese (es. "in Bulgaria") è insufficiente per dichiarare la nullità della dichiarazione di latitanza: è necessario dimostrare che dagli atti risultava notizia precisa del luogo all'estero e che, nondimeno, non sono state compiute le ricerche previste.
  • Se il soggetto non prova di aver avuto effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in contumacia, il rimedio pratico che il giudice può concedere è la restituzione nei termini per proporre impugnazione (anziché la declaratoria di non esecutività), salvo che si dimostri una nullità pienamente rilevante e provata.
  • Per prevenire il rigetto, chi impugna la dichiarazione di latitanza deve documentare fatti specifici (es. atti che attestino il luogo di dimora, comunicazioni delle autorità estere, prova di omissione di ricerche in località determinate) e collocare la censura nel quadro degli orientamenti più recenti della giurisprudenza.
  • L'assenza di ricerche all'estero non comporta automaticamente l'illegittimità della dichiarazione di latitanza quando non vi sia dagli atti notizia precisa del luogo estero: il giudice valuta la ragionevolezza e l'esaustività delle ricerche svolte dalla polizia giudiziaria alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

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