Cassazione Penale, Sentenza n. 13805/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello (21/9/2021) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Palermo (15/1/2019) per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 c.p. (riqualificato in tentativo). Il ricorso censurava molteplici vizi: nullità del decreto di citazione per elezione di domicilio irregolare (verbale senza firma dell'imputato, contraddizioni su identificazione "sedicente" vs "noto ai militari" e mancanza di indicazione del procedimento); difetto di correlazione tra accusazione e sentenza (discrepanza tra data del verbale di perquisizione e data di imputazione, soggetto offeso indicato diversamente); mancata prova certa dell'identificazione dell'autore e richiesta di assoluzione per ignoto autore; carenza probatoria sulla mancata effettuazione del pagamento e sulla presenza continuativa del sistema di sorveglianza; contraddittorietà nella motivazione relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p.; errata applicazione/valutazione della recidiva e della disciplina dell'art.131-bis c.p.; omissione della valutazione delle attenuanti richieste e del diverso trattamento sanzionatorio; vizio di motivazione circa il giudizio di equivalenza tra aggravante e circostanze attenuanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è del 21/9/2021 e la Corte d'appello aveva fissato il termine di 90 giorni per la motivazione; il termine di 45 giorni per proporre il ricorso (art.585 c.p.p., comma 1 lett.a) è decorrente dalla scadenza del termine per la motivazione (art.585 comma 2 lett.c), individuata al 20/12/2021), perciò il termine ultimo era il 04/02/2022. Il ricorso è stato depositato il 28/02/2022, oltre il termine. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art.624
Norma richiamata come riferimento per il reato di furto rispetto alla imputazione originaria; la Corte di merito ha riqualificato il fatto sotto la specie del tentativo
Codice penale - art.625, n.7
Aggravante contestata (sistema di sorveglianza); la Corte d'appello ha valutato la sussistenza/insussistenza del sistema di sorveglianza ai fini della qualificazione e della motivazione
Codice di procedura penale - art.161
Rinvocato dal ricorrente per censurare la validità formale dell'elezione di domicilio; la questione non è stata esaminata nel merito per via dell'inammissibilità per tardività
Disp. att. c.p.p. - art.173, comma 1
Richiamata come regola di sintesi dei motivi di doglianza nel ricorso in cassazione (sintesi ai sensi dell'articolo)
Codice di procedura penale - artt.521 e 522
Richiamati in relazione al vizio di motivazione e alla presunta difformità tra accusa e dispositivo della sentenza; non valutati nel merito a causa dell'inammissibilità
Codice di procedura penale - artt.66, 529, 530, 415, 449
Articoli evocati dal ricorrente con riferimento alla identità dell'imputato, alla ammissibilità/validità delle prove testimoniali e documentali e agli effetti probatori; la Corte di cassazione non è entrata nel merito per tardività
Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. c)
Richiamato come norma che regola i motivi di censura in cassazione (vizio di valutazione della prova e motivazione); non esaminato nel merito
Codice di procedura penale - art.192
Riferimento del ricorrente circa l'onere della prova sul mancato pagamento; questione non decisa per inammissibilità del ricorso
Codice penale - art.131-bis
Richiamato in relazione al profilo della recidiva/abitualità e alla quantificazione della pena; il ricorso contestava la valutazione della recidiva e della sua incidenza sulla determinazione della pena
Codice penale - art.62, n.4
Evocato in relazione alla attenuante per particolare tenuità/altre attenuanti; il ricorrente lamentava omissione grafica di motivazione circa il mancato riconoscimento
Codice penale - artt.62-bis, 69 e 133
Riferimenti invocati in tema di valutazione comparativa tra aggravanti e circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte non ha pronunciato sulla questione per inammissibilità
Codice di procedura penale - art.585, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. c)
"termine di 45 giorni per l'impugnazione"; "decorrenza dalla scadenza del termine fissato dal giudice per la motivazione"
Norma decisiva applicata dalla Corte: il termine breve per ricorrere per cassazione decorre dalla scadenza del termine entro cui la Corte d'appello deve depositare la motivazione; la Corte ha ritenuto il ricorso tardivo e quindi inammissibile
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - art.85, comma 1 (disciplina transitoria)
La Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina transitoria richiamata, in ragione della declaratoria d'inammissibilità secondo interpretazione consolidata (richiama anche il principio di Cass. sez. un. 21.6.2018 n.40150)
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di obbligo di condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistendo colpa grave del ricorrente nella determinazione della tardività, fosse comunque equo irrogare una somma di Euro 3.000,00
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: occorre calcolare con attenzione la decorrenza (spesso dalla data di deposito della motivazione della sentenza di merito) e rispettare il termine breve di 45 giorni; il mancato rispetto rende il ricorso inammissibile.
- Se si censura l'elezione di domicilio o vizi formali del verbale (mancata firma, assenza di identificazione esplicita del procedimento), tali questioni vanno sollevate tempestivamente e documentate; l'inadempimento dei termini può impedire qualsiasi esame di merito.
- Discrepanze tra date nel capo di imputazione e nei verbali o tra indicazione della persona offesa devono essere evidenziate già in sede di appello con richieste istruttorie precise; diversamente, rischiano di essere ritenute questioni non decisionali se il ricorso è inammissibile per termini formali.
- La contestazione dell'identità dell'imputato richiede di valorizzare ogni elemento probatorio (verbali di identificazione, testimonianze, modalità della perquisizione) e di chiedere, se necessario, produzioni o rinnovazione probatoria in sede d'appello prima di portare il tema in Cassazione.
- Questioni di calcolo della pena, riconoscimento della recidiva, equivalenza tra aggravanti e attenuanti e applicazione dell'art.131-bis vanno dedotte in modo chiaro e argomentato nel provvedimento di appello e corredate da prospetto matematico; senza ciò, la Corte di legittimità non potrà intervenire efficacemente.
- Quando si impugnano motivazioni ritenute contraddittorie o illogiche è utile indicare esattamente i passi logici contestati e le prove che dimostrano l'errore; un ricorso generico rischia di essere dichiarato inammissibile o rigettato.
- In presenza di termini perentori, valutare sempre la proposta di ricorso tempestivo anche con riserva di motivi o l'utilizzo di strumenti alternativi (istanze, opposizioni, rimedi) per non perdere la possibilità di tutela sostanziale.
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