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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13805/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello (21/9/2021) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Palermo (15/1/2019) per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 c.p. (riqualificato in tentativo). Il ricorso censurava molteplici vizi: nullità del decreto di citazione per elezione di domicilio irregolare (verbale senza firma dell'imputato, contraddizioni su identificazione "sedicente" vs "noto ai militari" e mancanza di indicazione del procedimento); difetto di correlazione tra accusazione e sentenza (discrepanza tra data del verbale di perquisizione e data di imputazione, soggetto offeso indicato diversamente); mancata prova certa dell'identificazione dell'autore e richiesta di assoluzione per ignoto autore; carenza probatoria sulla mancata effettuazione del pagamento e sulla presenza continuativa del sistema di sorveglianza; contraddittorietà nella motivazione relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p.; errata applicazione/valutazione della recidiva e della disciplina dell'art.131-bis c.p.; omissione della valutazione delle attenuanti richieste e del diverso trattamento sanzionatorio; vizio di motivazione circa il giudizio di equivalenza tra aggravante e circostanze attenuanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è del 21/9/2021 e la Corte d'appello aveva fissato il termine di 90 giorni per la motivazione; il termine di 45 giorni per proporre il ricorso (art.585 c.p.p., comma 1 lett.a) è decorrente dalla scadenza del termine per la motivazione (art.585 comma 2 lett.c), individuata al 20/12/2021), perciò il termine ultimo era il 04/02/2022. Il ricorso è stato depositato il 28/02/2022, oltre il termine. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale - art.624

    Norma richiamata come riferimento per il reato di furto rispetto alla imputazione originaria; la Corte di merito ha riqualificato il fatto sotto la specie del tentativo

  • Codice penale - art.625, n.7

    Aggravante contestata (sistema di sorveglianza); la Corte d'appello ha valutato la sussistenza/insussistenza del sistema di sorveglianza ai fini della qualificazione e della motivazione

  • Codice di procedura penale - art.161

    Rinvocato dal ricorrente per censurare la validità formale dell'elezione di domicilio; la questione non è stata esaminata nel merito per via dell'inammissibilità per tardività

  • Disp. att. c.p.p. - art.173, comma 1

    Richiamata come regola di sintesi dei motivi di doglianza nel ricorso in cassazione (sintesi ai sensi dell'articolo)

  • Codice di procedura penale - artt.521 e 522

    Richiamati in relazione al vizio di motivazione e alla presunta difformità tra accusa e dispositivo della sentenza; non valutati nel merito a causa dell'inammissibilità

  • Codice di procedura penale - artt.66, 529, 530, 415, 449

    Articoli evocati dal ricorrente con riferimento alla identità dell'imputato, alla ammissibilità/validità delle prove testimoniali e documentali e agli effetti probatori; la Corte di cassazione non è entrata nel merito per tardività

  • Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. c)

    Richiamato come norma che regola i motivi di censura in cassazione (vizio di valutazione della prova e motivazione); non esaminato nel merito

  • Codice di procedura penale - art.192

    Riferimento del ricorrente circa l'onere della prova sul mancato pagamento; questione non decisa per inammissibilità del ricorso

  • Codice penale - art.131-bis

    Richiamato in relazione al profilo della recidiva/abitualità e alla quantificazione della pena; il ricorso contestava la valutazione della recidiva e della sua incidenza sulla determinazione della pena

  • Codice penale - art.62, n.4

    Evocato in relazione alla attenuante per particolare tenuità/altre attenuanti; il ricorrente lamentava omissione grafica di motivazione circa il mancato riconoscimento

  • Codice penale - artt.62-bis, 69 e 133

    Riferimenti invocati in tema di valutazione comparativa tra aggravanti e circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte non ha pronunciato sulla questione per inammissibilità

  • Codice di procedura penale - art.585, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. c)

    "termine di 45 giorni per l'impugnazione"; "decorrenza dalla scadenza del termine fissato dal giudice per la motivazione"

    Norma decisiva applicata dalla Corte: il termine breve per ricorrere per cassazione decorre dalla scadenza del termine entro cui la Corte d'appello deve depositare la motivazione; la Corte ha ritenuto il ricorso tardivo e quindi inammissibile

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - art.85, comma 1 (disciplina transitoria)

    La Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina transitoria richiamata, in ragione della declaratoria d'inammissibilità secondo interpretazione consolidata (richiama anche il principio di Cass. sez. un. 21.6.2018 n.40150)

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di obbligo di condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistendo colpa grave del ricorrente nella determinazione della tardività, fosse comunque equo irrogare una somma di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: occorre calcolare con attenzione la decorrenza (spesso dalla data di deposito della motivazione della sentenza di merito) e rispettare il termine breve di 45 giorni; il mancato rispetto rende il ricorso inammissibile.
  • Se si censura l'elezione di domicilio o vizi formali del verbale (mancata firma, assenza di identificazione esplicita del procedimento), tali questioni vanno sollevate tempestivamente e documentate; l'inadempimento dei termini può impedire qualsiasi esame di merito.
  • Discrepanze tra date nel capo di imputazione e nei verbali o tra indicazione della persona offesa devono essere evidenziate già in sede di appello con richieste istruttorie precise; diversamente, rischiano di essere ritenute questioni non decisionali se il ricorso è inammissibile per termini formali.
  • La contestazione dell'identità dell'imputato richiede di valorizzare ogni elemento probatorio (verbali di identificazione, testimonianze, modalità della perquisizione) e di chiedere, se necessario, produzioni o rinnovazione probatoria in sede d'appello prima di portare il tema in Cassazione.
  • Questioni di calcolo della pena, riconoscimento della recidiva, equivalenza tra aggravanti e attenuanti e applicazione dell'art.131-bis vanno dedotte in modo chiaro e argomentato nel provvedimento di appello e corredate da prospetto matematico; senza ciò, la Corte di legittimità non potrà intervenire efficacemente.
  • Quando si impugnano motivazioni ritenute contraddittorie o illogiche è utile indicare esattamente i passi logici contestati e le prove che dimostrano l'errore; un ricorso generico rischia di essere dichiarato inammissibile o rigettato.
  • In presenza di termini perentori, valutare sempre la proposta di ricorso tempestivo anche con riserva di motivi o l'utilizzo di strumenti alternativi (istanze, opposizioni, rimedi) per non perdere la possibilità di tutela sostanziale.

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