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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16314/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio per vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base. Dopo che la Corte d'appello aveva escluso una aggravante speciale (art. 625, primo comma, n. 7), mantenendo l'altra aggravante speciale (art. 625, primo comma, n. 2) e dichiarando equivalenza tra aggravante residua e attenuanti generiche, la pena era rimasta invariata e risultava, prima della riduzione prevista dal rito abbreviato, appena sopra i minimi edittali (minimo sei mesi e 154 euro di multa). Il ricorrente sostiene che la sentenza di rinvio non abbia adeguatamente motivato la conferma della pena base nonostante l'esclusione di un'aggravante, in violazione del principio richiamato dalla sentenza di annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo che la sentenza della Corte d'appello di rinvio abbia fornito una motivazione estesa, logica e convincente sia sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (aspetto non contestato ulteriormente dal ricorrente), sia sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Sono state illustrate le ragioni per cui gli indici di gravità oggettiva della condotta e la negativa personalità dell'imputato giustificavano il mantenimento di una pena già mite e non la sua ulteriore riduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, come stimato in relazione alle questioni dedotte.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen., primo comma, n. 7)

    L'aggravante speciale prevista dal n.7) era stata esclusa in sede di appello; la questione rilevante era l'effetto di tale esclusione sulla determinazione della pena base e sulla necessità di motivare eventuali conferme della sanzione complessiva.

  • art. 625 cod. pen., primo comma, n. 2)

    L'aggravante speciale prevista dal n.2) è stata dichiarata operante dalla Corte d'appello e ritenuta, unitamente alle attenuanti generiche, equivalersi nel bilanciamento delle circostanze.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la colpa connessa a impugnazioni irrituali o manifestamente infondate.

Massime di principio

  • Se in sede di giudizio viene esclusa una aggravante ma resta un'altra aggravante speciale, il giudice deve motivare il bilanciamento tra aggravanti residue e attenuanti; una motivazione adeguata rende inammissibile il ricorso per vizio di motivazione.
  • La conferma di una pena base leggermente superiore ai minimi edittali è lecita se il giudice illustra concretamente gli indici di gravità oggettiva della condotta e i profili della personalità negativa dell'imputato che sconsigliano ulteriori attenuazioni.
  • Dopo un rinvio da parte della Corte di Cassazione la Corte d'appello deve dare conto specifico delle ragioni che giustificano la conferma o la modifica del trattamento sanzionatorio; una motivazione esaustiva previene il successo di un nuovo gravame in Cassazione.
  • Ricorsi che si limitano a contestare in termini generici la motivazione, senza contestare i passaggi logici esposti o i criteri applicati, rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili.
  • In caso di impugnazioni ritenute irrituali o manifestamente infondate, la Corte può infliggere al ricorrente l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali.

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