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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01178/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza impugnata nella parte in cui affermava la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato, con revoca della sola confisca del denaro già disposta in primo grado e restituzione all'avente diritto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato la confisca del denaro e disposto la sua immediata restituzione all'avente diritto, ma aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi lieve. Con il ricorso sono stati dedotti: erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; mancanza di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; omessa motivazione sulla mancata esclusione della recidiva contestata; omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure riproducono questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e che, quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato di detenzione/cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, la cui affermazione di responsabilità è stata confermata.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa alla valutazione del giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente dal motivo sulla recidiva contestata, la cui esclusione non è stata ritenuta necessaria in assenza di vizi motivazionali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
  • La mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto, in modo non illogico, delle ragioni della decisione.
  • La conferma della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può coesistere con la revoca della confisca del denaro, se il giudice di merito elimina la sola misura patrimoniale ritenuta non dovuta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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