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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47604/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Brindisi (21.3.2024) sostenendo che la pena pecuniaria applicata (ammenda fissata in misura inferiore a quella adottata dal Tribunale) era illegale perché al di sotto del minimo edittale previsto per l'art. 44 lett. b) del d.P.R. 380/2001, tenuto conto delle modifiche normative intervenute (art. 32, comma 47, d.l. 29/2003 conv. L. 326/2003) che hanno aumentato la fascia minima dell'ammenda; denuncia quindi violazione di legge e illegittimità della pena pecuniaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 448 comma 1-bis cod. proc. pen. (che consente il controllo limitato sulle sentenze di patteggiamento per motivi quali l'illegalità della pena) e fondato. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto di pena illegale, la Corte ha concluso che la pena pecuniaria fissata dal Tribunale era al di sotto del minimo edittale vigente alla data del fatto e pertanto illegale; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando invalidata la base negoziale dell'accordo e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma relativa al patteggiamento; richiamata per contestualizzare che la sentenza impugnata era stata pronunciata in applicazione dell'accordo tra le parti.

  • art. 448 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento a specifiche fattispecie, tra cui l'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero ammissibile perché attiene all'illegalità della pena.

  • art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001

    Norma sostanziale che disciplina la sanzione per l'illecito edilizio oggetto del processo; la portata edittale dell'ammenda prevista da tale disposizione è stata al centro della valutazione sulla legittimità della pena applicata.

  • art. 32, comma 47, d.l. 29/2003 conv. nella L. 326/2003

    Modifica che ha aumentato la forbice edittale delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 lett. b), elevando il minimo applicabile; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia applicato la nuova cornice edittale vigente e perciò abbia fissato una pena inferiore al minimo previsto.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (richiami: Jazouli, Sacchettino, Salvini, Ciabotti e altre pronunce indicate)

    Principi consolidati della Corte di Cassazione sulla nozione di pena illegale: è illegale la pena che non corrisponde per specie o quantità alla cornice edittale prevista; nei patteggiamenti l'illegalità della pena può essere motivo di annullamento. Le Sezioni Unite hanno distinto pena illegale (fuori cornice edittale) da pena illegittima per errata determinazione, precisando i limiti del controllo di legittimità.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 299 del 1992 (richiamata)

    Richiamata per affermare che la legge fissa la scala di graduazione del disvalore, limite entro cui il giudice deve operare nella determinazione della pena e che il rispetto dei limiti edittali è essenziale per evitare arbitrarietà.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione per motivi tassativi previsti dall'art. 448 c. 1-bis, tra cui l'illegalità della pena; tale ricorso è ammissibile quando la pena concordata è al di fuori della cornice edittale vigente.
  • La nozione di pena illegale comprende sia la pena che eccede la cornice edittale sia quella che è inferiore al minimo edittale previsto dalla norma per la fattispecie (pena illegale per quantita), e questo vale anche per le pene derivanti da accordi di patteggiamento.
  • Il giudice deve applicare la cornice edittale vigente e pertinente al momento del fatto; errori nell'uso di scale edittali obsolete o nella conversione di importi (es. lire/euro) possono determinare l'illegalità della pena e l'annullamento della sentenza concordata.
  • Se la pena concordata risulta illegale, l'annullamento della sentenza di patteggiamento può essere disposto senza rinvio e gli atti possono essere trasmessi al giudice di merito per il prosieguo, con conseguente invalidazione della base negoziale dell'accordo.
  • Nelle ipotesi di patteggiamento è fondamentale verificare preventivamente la correttezza formale e sostanziale della quantificazione della pena (rispetto dei limiti edittali e delle modifiche normative recenti) per evitare successivi annullamenti.

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