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Sentenza

Sentenza n. 2700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2978/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio n. 2978/2024, che aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell'istanza di revoca di un trasferimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso del dipendente pubblico avverso il provvedimento ministeriale del 7 agosto 2023, con cui era stata rigettata l'istanza di revoca del trasferimento disposto il 24 luglio 2023. L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e ha successivamente depositato il decreto ministeriale del 21 settembre 2024 di revoca del trasferimento, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese. Il Ministero ha poi dichiarato di rinunciare all'appello, senza notificare la rinuncia alla controparte, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non poteva determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., perché non era stata notificata alla controparte; tuttavia, la rinuncia e la mancata opposizione dell'appellato evidenziavano il venir meno dell'interesse alla decisione dell'appello, con consolidamento della sentenza di primo grado. Il Collegio ha respinto la richiesta di compensazione delle spese: la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente, che nel caso concreto non ricorrevano. La rinuncia era stata presentata soltanto dopo il deposito di una compiuta memoria difensiva dell'appellato, quando i relativi costi erano ormai sostenuti e non più evitabili. Tale comportamento è stato ritenuto espressione di un uso non accorto degli strumenti processuali. Il Ministero è stato quindi condannato alla rifusione delle spese del giudizio di appello, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La norma è richiamata quale disciplina dell'estinzione del giudizio per rinuncia.

    La rinuncia non può produrre l'estinzione del giudizio quando non sia stata notificata alla controparte; in presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio può comunque essere dichiarato improcedibile.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base della disciplina delle spese nel processo amministrativo e della possibilità di applicare l'art. 92, comma 2, c.p.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione.

    La compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate nella motivazione; non è giustificata quando la rinuncia tardiva abbia reso inevitabili i costi difensivi della controparte.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello non notificata alla controparte non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma può determinare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando risulti venuto meno l'interesse alla decisione.
  • La rinuncia all'impugnazione intervenuta dopo che la controparte abbia già svolto un'attività difensiva compiuta e sostenuto costi non più evitabili non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese di lite.
  • La compensazione delle spese nel processo amministrativo richiede gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in motivazione; in mancanza, le spese seguono la soccombenza sostanziale determinata dall'iniziativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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