Cassazione Penale, Sentenza n. 27056/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
GLOBAL STARNET LTD, quale terzo interessato, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua istanza di riesame avverso il decreto della Corte d'appello che disponeva sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni ritenuti profitto del reato di riciclaggio ascritto a Rudolf Theodor Baetsen. Il ricorso denunciava in particolare: omissione di trattazione del punto centrale (la proprietà/dispersione dei beni contestati ed la pacifica estraneità societaria della ricorrente), mancata risposta alle censure circa l'appartenenza dei beni a GLOBAL STARNET LTD, erronea ritenuta vincolabilità dell'ordinanza alla precedente decisione non definitiva e motivazione insufficiente circa la disponibilità fattuale dei beni in capo al Baetsen. Successivamente la difesa ha dedotto ulteriori motivi (nuovi e integrativi) lamentando omissione di motivazione circa la sovrapposizione del nuovo decreto con i precedenti decreti di sequestro e la violazione dell'art. 649 c.p.p.; ha inoltre evidenziato che il profitto di reato (peculato) era stato già restituito all'Erario e che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, è improcedibile il sequestro sulle somme già corrisposte all'Erario, questioni non valutate dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato i principi secondo cui il riesame è un mezzo interamente devolutivo e il tribunale del riesame è tenuto a motivare, anche sinteticamente, sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, potendo richiamare le argomentazioni del provvedimento genetico ma dovendo comunque fornire specifica valutazione. La Corte ha constatato che il provvedimento impugnato non spiegava perché i beni sottoposti a sequestro fossero riconducibili al reato di riciclaggio contestato a Baetsen e non ha affrontato la questione della effettiva disponibilità dei beni e della titolarità reclamata da GLOBAL STARNET LTD. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, con l'indicazione che il Tribunale deve motivare specificamente sulla riferibilità dei beni al reato di riciclaggio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Richiamata dalla difesa come norma violata per omissione di motivazione e mancata risposta alle censure; la Cassazione conferma l'obbligo di motivare adeguatamente sui punti decisivi relativi al riesame (fumus e periculum) e sul mancato esame delle deduzioni del terzo interessato.
art. 649 c.p.p.
Invocato dalla difesa relativamente alla violazione dovuta alla mancata valutazione della sovrapposizione del decreto impugnato con precedenti decreti di sequestro; la Corte richiede che il giudice del riesame esamini la questione dell'identità o differenza del profitto oggetto dei diversi sequestri.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
La difesa ha sostenuto che, essendo il profitto già stato restituito all'Erario, l'art. 12-bis rende improcedibile il sequestro sulle somme già corrisposte; la Corte ha rilevato che tale censura non è stata adeguatamente valutata dal Tribunale ed è motivo che va esaminato al nuovo giudizio.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma procedurale richiamata per la competenza al rinvio: la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudice del riesame ha un obbligo motivazionale pieno (anche se sintetico): deve valutare e motivare sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora e non può limitarsi a richiamare meccanicamente il provvedimento di primo grado.
- Le istanze di terzi interessati (terzi proprietari o titolari reali) devono essere esaminate nel merito: il giudice deve affrontare la questione della titolarità e della effettiva disponibilità dei beni sottoposti a sequestro.
- Se esistono precedenti provvedimenti di sequestro o restituzioni (compresi versamenti all'Erario), il giudice deve confrontare i provvedimenti e spiegare se il profitto oggetto del nuovo sequestro coincide o si sovrappone a quello già oggetto di altre misure; l'omessa comparazione può determinare annullamento.
- Quando è rilevata la restituzione di somme all'Erario o la compiuta restituzione del profitto di reato, va valutata l'applicabilità di norme che escludono l'operatività del sequestro (es. art. 12-bis d.lgs. n.74/2000): il giudice deve motivare anche su tali profili.
- L'omessa o insufficiente motivazione su elementi decisivi (riferibilità dei beni al reato, disponibilità, sovrapposizione di misure) è vizio sanabile solo con nuovo esame del giudice di merito su rinvio della Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →