Ordinanza n. 26/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento n. 6132 del 14 ottobre 2025 con cui l’Amministrazione intimata ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente di partecipazione alla procedura selettiva per progressioni verticali straordinarie 2025, ai sensi dell’art. 2, lettera b), del “Regolamento per le progressioni tra le aree” approvato con determinazione commissariale n. 30/2025 del 9 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha dichiarato inammissibile l’istanza di partecipazione a una procedura selettiva per progressioni verticali straordinarie
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 6132 del 14 ottobre 2025, con il quale l’amministrazione ha dichiarato inammissibile la sua istanza di partecipazione alla procedura selettiva per progressioni verticali straordinarie 2025, ritenendo applicabile l’art. 2, lettera b), del regolamento per le progressioni tra le aree, approvato con determinazione commissariale n. 30/2025. L’amministrazione intimata non si è costituita e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell’atto. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione intimata di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base esso è stato emanato, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro documento utile alla decisione, in vista dell’udienza di merito del 16 aprile 2026. Il Collegio ha precisato che l’espressione “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La norma impone all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione della controversia.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti e dei documenti.
La mancata produzione documentale da parte dell’amministrazione legittima il giudice a disporre l’esibizione o il deposito degli atti necessari all’istruttoria.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
, anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990
La documentazione utile comprende anche gli elementi necessari per valutare l’eventuale rilevanza dei vizi formali o procedimentali alla luce della disciplina dei vizi non invalidanti.
Massime di principio
- L’amministrazione resistente deve depositare nel processo amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a suo fondamento, quelli richiamati e ogni altro elemento documentale che possa incidere sulla decisione della controversia.
- Quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di produzione documentale previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare l’esibizione o il deposito degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di documenti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto o documento suscettibile di influire sulla decisione, inclusi quelli necessari a valutare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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