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Sentenza

Sentenza n. 2721/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 337/2025, depositata e resa pubblica il 04.04.2025.

Giustizia amministrativa202504889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 337/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla carta docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equivalente. Nonostante la notificazione della sentenza il 12 giugno 2025, l’amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato, era passato in giudicato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e, per le obbligazioni a carico di amministrazioni statali, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato, individuando puntualmente il beneficio o l’attività dovuti secondo il contenuto del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia condizionata al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l’amministrazione soccombente non dispone di fondi sufficienti, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta che sia un dipendente pubblico e svolga attività commissariale riconducibile ai propri compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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