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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2552/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi di ricorso: 1) censura sulla sussistenza dei gravi indizi circa l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso e sulla presunta 'derivazione' della natura mafiosa del gruppo dalla storicità delle vicende dei Li Bergolis/Romito; 2) censura sull'insussistenza di gravi indizi della partecipazione specifica di D'Ercole al sodalizio, sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero solo una lunga amicizia e rapporti confidenziali con Ricucci, non adesione associativa; 3) censura sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere (misura di massimo rigore), deducendo che il cosiddetto "tempo silente" (periodo di inattività tra la costituzione dell'associazione e le indagini) rendeva sproporzionata la misura cautelare

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conclusione sulla sussistenza di gravi indizi dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso e sulla natura mafiosa del gruppo, valorizzando un complesso di elementi (intercettazioni multiple, provvedimenti giudiziari passati in giudicato, attività di controllo economico sul commercio ittico e su terreni, truffe all'INPS, propalazioni del collaboratore di giustizia). Quanto alla partecipazione specifica di D'Ercole, la Corte ha confermato che i colloqui intercettati e il ruolo di fiducia nei confronti dei vertici costituivano indizi sintomatici di stabile inserimento "a disposizione" dell'organizzazione. Sul profilo della misura cautelare, la Corte ha ritenuto applicabili le presumizioni previste per i delitti di tipo mafioso (presunzione relativa di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) e ha condiviso che non vi fossero elementi idonei a superare tale presunzione (nessun chiaro segnale di recesso o allontanamento dal gruppo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al Tribunale del riesame di decidere sulle misure cautelari; la Corte ha dato rilievo alla motivazione del giudice di merito che ha valutato le esigenze cautelari in base agli elementi indiziari prodotti

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero compatibili con la natura mafiosa del gruppo (forza d'intimidazione, controllo economico del territorio, metodo mafioso)

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Criterio relativo all'attualità e concretezza della pericolosità; la Corte ha ritenuto che la presunzione relativa di pericolosità nei reati mafiosi potesse integrare tali requisiti senza necessità di prova ulteriore positiva da parte del giudice

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto che la cancelleria curi gli adempimenti previsti

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, "Modaffari")

    Richiamata per i criteri identificativi della partecipazione ad associazione mafiosa: il concetto di "stare a disposizione" come adesione stabile, anche se espresso con comportamenti non necessariamente criminosi

Massime di principio

  • In fase cautelare per reati di tipo mafioso il giudice può fondare la misura su un compendio indiziario anche sulla base di intercettazioni e provvedimenti giudiziari pregresse: non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive, ma solo gli argomenti oggettivamente contrastanti
  • La partecipazione all'associazione mafiosa può essere ricavata dallo "stare a disposizione" stabile del singolo: comportamenti di fiducia, ruoli di controllo territoriale e interventi a tutela dei vertici sono indizi idonei a caratterizzare l'adesione
  • La natura mafiosa di un gruppo può essere riconosciuta per assimilazione al metodo mafioso (forza d'intimidazione, omertà, controllo economico) anche se non esiste un precedente specifico di condanna per lo stesso gruppo; l'assoluzione di alcuni soggetti in procedimenti diversi non annulla automaticamente la valutazione indiziaria
  • Per i delitti di mafia opera una presunzione relativa in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve fornire elementi concreti e chiari per superare tale presunzione (es. prova di recesso o persistente allontanamento dall'ambiente mafioso)
  • Il cosiddetto "tempo silente" (periodo di apparente inattività) non è di per sé sufficiente ad escludere il rischio di reiterazione o la pericolosità sociale dell'indagato; occorrono elementi probanti sull'effettiva interruzione dei rapporti associativi

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