Sentenza n. 320/2026 - Bari, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 230/2024 del 5 febbraio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 6 febbraio 2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 6 febbraio 2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 6 febbraio 2024, per l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 230/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 230/2024, notificata in forma esecutiva alle amministrazioni resistenti, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio, il TAR ha rilevato che non risultava depositata la prova della notificazione del ricorso introduttivo alle amministrazioni chiamate a essere parti resistenti, le quali non si erano costituite. Con ordinanza collegiale n. 14 del 7 gennaio 2026 è stato assegnato un termine per regolarizzare tale adempimento. L’avviso di deposito dell’ordinanza è stato notificato via PEC il 7 gennaio 2026, ma entro il termine assegnato e fino alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la ricorrente non ha depositato la prova della notificazione del ricorso introduttivo; risultava depositata soltanto la prova della notificazione della sentenza posta in esecuzione. Nessuno è comparso per la ricorrente alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo non adempiuto l’incombente istruttorio richiesto con la precedente ordinanza, consistente nel deposito della prova della notificazione del ricorso introduttivo alle amministrazioni resistenti. La sola notificazione della sentenza oggetto di ottemperanza non dimostrava la regolare instaurazione del giudizio di ottemperanza. Non essendo stata sanata la carenza documentale entro il termine assegnato, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il Collegio ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La ricorrente aveva invocato la possibilità di adottare, nel giudizio di ottemperanza, le misure attuative del giudicato e la penalità di mora; la decisione, tuttavia, non esamina tali richieste nel merito, dichiarando il ricorso improcedibile per mancata dimostrazione della notificazione del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente deve dimostrare documentalmente la notificazione del ricorso introduttivo alle amministrazioni intimate; la prova della sola notificazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione non è sufficiente.
- Quando il giudice assegna un termine per depositare la prova della notificazione del ricorso introduttivo e la parte non vi provvede, il ricorso può essere dichiarato improcedibile senza esame delle richieste di esecuzione del giudicato, nomina del commissario ad acta e penalità di mora.
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