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Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del Provvedimento del Questore di Asti datato 08.06.2021, notificato al ricorrente il 14.06.202, di reiezione dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata da -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202100825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Asti di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato su tre deferimenti per guida sotto l'influenza dell'alcool, un'annotazione per rissa e la pregressa frequentazione di soggetti gravati da precedenti di polizia. Ha dedotto l'assenza dei presupposti per il diniego, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione e l'omessa considerazione di fatti sopravvenuti. In particolare, ha evidenziato la risalenza dei fatti, l'estinzione di alcuni reati per oblazione, la propria sottoposizione periodica a esami clinici e tossicologici con esito favorevole, l'assenza di condotte negative negli ultimi quattordici anni, la propria estraneità attiva alla rissa e il carattere meramente occasionale dei contatti con soggetti pregiudicati. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione delle osservazioni eventualmente presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e ha depositato, in corso di giudizio, un'ordinanza di riabilitazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio questorile di inaffidabilità, fondato sulla gravità e reiterazione delle condotte, nonché sulla loro idoneità a ingenerare un ragionevole dubbio circa il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del porto d'armi. Le condotte di guida in stato di ebbrezza, anche se risalenti, depenalizzate o estinte per oblazione, conservano rilievo ai fini della valutazione amministrativa dell'affidabilità, poiché l'oblazione estingue il reato ma non elimina la gravità del comportamento. La riabilitazione non cancella il disvalore dei fatti storici. Il potere dell'autorità di pubblica sicurezza ha natura ampiamente discrezionale e può essere esercitato anche in assenza di condanna definitiva o in presenza di episodi di modesto rilievo criminale, quando gli elementi complessivi facciano dubitare del futuro corretto uso delle armi. Il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo adeguatamente considerate le evidenze disponibili. Ha inoltre ritenuto che l'eventuale violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non avrebbe comunque determinato l'illegittimità dell'atto, alla luce dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state eccezionalmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    "Il concetto di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, postula, tra l’altro, il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso."

    Le autorizzazioni di polizia in materia di armi richiedono una condotta irreprensibile e un affidamento qualificato sul corretto e non abusivo uso delle armi.

  • art. 11, commi 2 e 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    "Le autorizzazioni di polizia possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta."

    La licenza può essere negata quando il richiedente non dimostri la buona condotta; la valutazione può fondarsi sul complesso degli elementi rilevanti emersi a suo carico.

  • art. 43, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    "La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi."

    Il diniego è consentito non solo in presenza di specifiche condanne, ma anche quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi; il potere ha natura discrezionale e prognostica.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'eventuale mancata considerazione delle osservazioni al preavviso di rigetto non comporta automaticamente l'annullamento quando il provvedimento, per la natura vincolata o per l'oggettiva preclusività degli elementi accertati, non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le violazioni formali o procedimentali non determinano l'annullamento quando sia dimostrato che il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d'armi presuppone non soltanto l'assenza delle specifiche cause ostative previste dalla legge, ma anche un giudizio complessivo di buona condotta e di affidabilità personale circa il non abuso delle armi.
  • L'autorità di pubblica sicurezza può negare il porto d'armi sulla base di una valutazione prognostica discrezionale fondata anche su deferimenti, procedimenti penali o episodi di modesto rilievo criminale, purché gli elementi considerati siano complessivamente idonei a ingenerare un ragionevole dubbio sull'affidabilità del richiedente.
  • L'estinzione del reato per oblazione non impedisce all'amministrazione di valutare il fatto storico e la sua gravità ai fini del giudizio di affidabilità per il porto d'armi; l'oblazione estingue il reato, ma non elimina il disvalore amministrativamente rilevante della condotta.
  • La riabilitazione penale non cancella i fatti storici sottesi alle condotte criminose e non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di considerarli nella valutazione discrezionale dell'affidabilità al corretto uso delle armi.
  • La violazione dell'obbligo di considerare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l'annullamento quando, alla luce dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sia evidente che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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