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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17073/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti, per il pagamento di un ingente debito derivante da rapporti bancari della società. I garanti hanno proposto opposizione, respinta in primo grado e in appello. In Cassazione ha ricorso solo uno dei fideiussori, deducendo cinque censure. Con i primi due motivi ha sostenuto l’inammissibilità della declaratoria di inammissibilità in appello dell’eccezione di nullità della fideiussione omnibus per contrasto con lo schema ABI e per intesa anticoncorrenziale a monte, assumendo che si trattasse di nullità rilevabile d’ufficio. Con il terzo motivo ha denunciato la nullità di una clausola contrattuale che imporrebbe al fideiussore di informarsi sulle condizioni patrimoniali del debitore, per contrasto con la disciplina imperativa richiamata e con l’art. 1938 c.c. Con il quarto motivo ha contestato la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia e ha invocato l’art. 1956 c.c., sostenendo che la banca, dopo l’uscita della garante dalla compagine sociale della debitrice, avrebbe illegittimamente aumentato gli affidamenti senza autorizzazione, nonostante il peggioramento delle condizioni della società. Con il quinto motivo ha dedotto vizio motivazionale, lamentando che la sentenza d’appello si fondasse su circostanze errate o inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI e all’asserita intesa anticoncorrenziale, osservando che il rilievo officioso in appello o in cassazione è possibile solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati in primo grado; nel caso concreto la questione non risultava dedotta come fatto costitutivo della domanda. Quanto ai motivi sulla qualificazione del rapporto e sull’art. 1956 c.c., la Corte ha dichiarato in parte inammissibili le censure perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito, e in parte infondate perché la Corte d’appello aveva applicato correttamente i criteri di interpretazione del contratto valorizzando la funzione concreta della garanzia, e aveva inoltre escluso, con accertamento di fatto non superato in cassazione, che fosse provato il presupposto oggettivo e soggettivo richiesto per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.: non risultava dimostrato né un ulteriore finanziamento concesso dopo il deterioramento delle condizioni economiche del debitore, né la consapevolezza della banca di tale peggioramento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore della controricorrente cessionaria del credito.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni o questioni in appello non impedisce il rilievo officioso di una nullità solo se i fatti costitutivi siano stati già ritualmente allegati nel giudizio di primo grado; nel caso concreto la questione non era stata introdotta come fatto costitutivo.

  • art. 2, comma 2, L. 287/1990

    È richiamato come norma antitrust invocata per sostenere la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI.

  • Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005

    È richiamato come fonte del modello ABI ritenuto asseritamente anticoncorrenziale.

  • art. 1938 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità di una clausola del fideiussorio; la Corte non accoglie la censura per difetto di specifica allegazione e prova dei fatti rilevanti.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per concessione abusiva di ulteriore credito richiede la prova del deterioramento delle condizioni economiche del debitore, della concessione di nuovo credito dopo tale deterioramento e della consapevolezza del creditore; nel caso concreto tali presupposti non risultano provati.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma la censura è respinta perché non supera l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1175 c.c.

    È evocato come dovere di correttezza e lealtà, ma non determina l’accoglimento del ricorso.

  • art. 1343 c.c.

    È richiamato per sostenere la causa illecita del contratto, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 1344 c.c.

    È richiamato per prospettare frode alla legge, ma la censura è respinta.

  • art. 1346 c.c.

    È richiamato sotto il profilo dell’oggetto del contratto, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’onere di provare i presupposti dell’art. 1956 c.c. grava sul fideiussore che invochi la liberazione.

  • art. 1957 c.c.

    È menzionato come norma espressamente derogata nel testo contrattuale, elemento valorizzato dai giudici di merito per qualificare la garanzia come autonoma.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    È la base della trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro del motivo di vizio motivazionale, ritenuto non idoneo a superare l’accertamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità negoziale fondata su un’intesa anticoncorrenziale o su clausole conformi a modelli standard può essere rilevata d’ufficio in appello o in cassazione solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati nel giudizio di primo grado.
  • La parte che invochi la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve provare sia l’ulteriore concessione di credito successiva al peggioramento delle condizioni economiche del debitore, sia la consapevolezza del creditore di tale peggioramento.
  • La qualificazione del contratto come fideiussione o garanzia autonoma dipende dalla funzione concreta del negozio e non dal solo dato letterale della nomenclatura usata dalle parti.
  • In cassazione non è ammissibile una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione coerente e non illogica.
  • La deroga espressa a norme tipiche della fideiussione, unita all’obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta, costituisce indice rilevante della natura autonoma della garanzia.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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