Parere n. 617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. K10/894095 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto n. K10/894095
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato motivato dalla presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, per resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento in concorso, nonché dalla mancata dichiarazione della condanna nell'istanza. Sono stati dedotti plurimi vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, omessa valutazione prognostica dell'affidabilità e dell'integrazione nella comunità nazionale e mancata considerazione di elementi favorevoli quali la conoscenza della lingua italiana, le attestazioni scolastiche, il contratto di lavoro e l'acquisto di un immobile. Il ricorrente ha inoltre sottolineato la risalenza e la modesta entità dei fatti, qualificandoli come episodici e privi di allarme sociale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. È stato preliminarmente rilevato il rispetto del contraddittorio. La concessione della cittadinanza è stata qualificata come esito di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, nella quale il richiedente vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. L'Amministrazione può valutare complessivamente l'integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare e l'irreprensibilità della condotta, attribuendo particolare rilievo al rispetto delle regole della convivenza civile. I reati commessi dal ricorrente, pur risalenti, rientravano nel decennio anteriore alla domanda e includevano condotte violente, idonee a costituire indice della mancata condivisione dei valori della convivenza reciproca. La valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sulle risultanze fattuali della vicenda anche quando il procedimento penale si sia concluso con patteggiamento, sospensione condizionale della pena e non menzione. La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente perché faceva chiaro riferimento ai reati commessi.
Osservazioni
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo.
Rilevanza dei precedenti penali
I reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in concorso, commessi nel decennio anteriore alla domanda e caratterizzati dall'uso della violenza, possono essere valutati sfavorevolmente come indice della mancata condivisione dei valori della convivenza civile.
Autonomia della valutazione amministrativa
La valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Le risultanze fattuali della vicenda possono assumere rilievo anche se il procedimento penale si è concluso con patteggiamento e con benefici quali sospensione condizionale della pena e non menzione.
Motivazione del diniego
Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento richiama chiaramente i reati commessi e fonda su tali elementi la valutazione negativa dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La concessione è subordinata a una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza.
artt. 444 e 445 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
La definizione del procedimento penale mediante patteggiamento non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente, sul piano amministrativo, i fatti oggetto della vicenda penale.
art. 110 c.p.
concorso di persone nel reato
art. 337 c.p.
resistenza a un pubblico ufficiale
La condotta costituisce, nel caso concreto, un precedente rilevante per la valutazione dell'affidabilità e del rispetto delle regole della convivenza civile.
art. 635, comma 1, c.p.
La condotta, commessa in concorso, è stata valorizzata come precedente indicativo della mancata condivisione dei valori della convivenza reciproca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, base per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all'acquisto dello status.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza l'Amministrazione può considerare, in un apprezzamento complessivo, le condizioni lavorative, economiche e familiari, il grado di integrazione e l'irreprensibilità della condotta, comprendendo anche il rispetto delle regole della convivenza civile non penalmente sanzionate.
- I precedenti penali commessi entro un arco temporale congruo, individuato dalla giurisprudenza nel decennio anteriore alla domanda, possono essere valutati sfavorevolmente anche se risalenti, quando presentino particolare valore sintomatico ai fini dell'affidabilità del richiedente.
- La valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: lo stesso fatto può assumere rilevanza diversa nei distinti ordinamenti e può essere apprezzato amministrativamente anche dopo una definizione del processo penale mediante patteggiamento e concessione di benefici penali.
- È sufficiente la motivazione del diniego della cittadinanza che richiami in modo chiaro i reati commessi e renda comprensibile il loro rilievo nella valutazione dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
Diniego della cittadinanza italiana per precedenti penali
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino peruviano contro il Ministero dell'interno, avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e vicenda amministrativa
L'interessato aveva presentato la domanda il 9 agosto 2018. Nel corso dell'istruttoria è emersa una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2011, relativa ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento, entrambi commessi in concorso.
Il Ministero ha respinto l'istanza anche rilevando che il richiedente aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali. In sede procedimentale sono state accolte solo parzialmente le osservazioni dell'interessato, limitatamente alla mancata indicazione della condanna.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- difetto di motivazione e di istruttoria;
- omessa valutazione prognostica degli indici di asserita inaffidabilità;
- omessa valutazione della sua integrazione nella comunità nazionale;
- mancata considerazione della conoscenza della lingua italiana, delle attestazioni scolastiche, del contratto di lavoro e dell'acquisto di un immobile;
- irrilevanza o scarsa gravità dei fatti, ritenuti episodici, risalenti e privi di allarme sociale.
Natura del potere amministrativo
La Sezione ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. L'attribuzione dello status comporta l'inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l'acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.
Ne deriva che il richiedente non vanta un diritto soggettivo alla cittadinanza, ma una posizione di interesse legittimo. L'Amministrazione deve effettuare una valutazione complessiva della stabile integrazione nel tessuto sociale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e l'irreprensibilità della condotta.
Rilevanza dei precedenti penali
Secondo il Consiglio di Stato, particolare rilievo può assumere il rispetto delle regole della convivenza civile, anche oltre la mera assenza di condanne penali. Nel caso concreto, i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in concorso, commessi sette anni prima della domanda e comunque nel decennio anteriore, sono stati ritenuti valutabili dall'Amministrazione.
La Sezione ha sottolineato che l'uso della violenza costituisce un indice significativo della mancata condivisione dei valori su cui si fonda la convivenza reciproca. La risalenza dei fatti e la loro asserita modesta entità non impedivano quindi la loro considerazione nella valutazione di affidabilità.
Autonomia della valutazione amministrativa
La valutazione dei fatti ai fini della cittadinanza si colloca su un piano distinto dall'accertamento della responsabilità penale. In applicazione del principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici, lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza nei vari settori dell'ordinamento.
Pertanto, l'Amministrazione può valutare sfavorevolmente le risultanze fattuali di una vicenda penale anche quando il processo si sia concluso con patteggiamento e siano stati concessi la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione.
Motivazione e conclusioni
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha escluso il difetto di motivazione, poiché il provvedimento impugnato richiamava chiaramente i reati commessi e ne traeva conseguenze nell'ambito della valutazione dell'affidabilità del richiedente.
Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato e il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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