Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22304/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF e accessori relativo all'anno d'imposta 2008, emesso per imputazione di reddito da partecipazione conseguente alla rettifica del reddito d'impresa di due società a ristretta base sociale. L'accertamento originava da p.v.c. e da una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi delle società ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973. I giudici di merito avevano confermato l'impianto e la misura delle riprese fiscali. In Cassazione la ricorrente proponeva nove motivi, ma nel testo non sono specificati; successivamente depositava memoria rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, ai fini della rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte non decide sul merito dei motivi di ricorso. Prende atto della memoria della contribuente sulla definizione agevolata, rileva che la controversia è potenzialmente definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso connesso RG n. 25588/2016, assegnando all'Agenzia delle Entrate 60 giorni per prendere posizione sul fatto nuovo dedotto nella memoria e verificare i dati relativi alla definizione agevolata e all'avviso di accertamento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata come base dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi delle società, posto a fondamento delle riprese fiscali poi imputate alla socia

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    richiamato come disciplina della definizione agevolata dei carichi pendenti, che la contribuente dichiara di aver attivato e in relazione alla quale la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per consentire il contraddittorio sul fatto nuovo

Massime di principio

  • Quando una parte deduce in Cassazione di aver aderito a una definizione agevolata rilevante per la controversia, la Corte può rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alla controparte di interloquire sul fatto sopravvenuto e verificarne la correttezza.
  • In presenza di controversie connesse aventi ad oggetto il medesimo presupposto fiscale, è giustificato il trattare congiuntamente i ricorsi per assicurare coerenza decisionale e permettere l'esame unitario degli effetti della definizione agevolata.
  • La mera allegazione della definizione agevolata non determina automaticamente la definizione del giudizio se occorre verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e gli atti impositivi o riscossivi oggetto di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.