Cassazione Civile, Ordinanza n. 22304/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF e accessori relativo all'anno d'imposta 2008, emesso per imputazione di reddito da partecipazione conseguente alla rettifica del reddito d'impresa di due società a ristretta base sociale. L'accertamento originava da p.v.c. e da una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi delle società ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973. I giudici di merito avevano confermato l'impianto e la misura delle riprese fiscali. In Cassazione la ricorrente proponeva nove motivi, ma nel testo non sono specificati; successivamente depositava memoria rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, ai fini della rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte non decide sul merito dei motivi di ricorso. Prende atto della memoria della contribuente sulla definizione agevolata, rileva che la controversia è potenzialmente definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso connesso RG n. 25588/2016, assegnando all'Agenzia delle Entrate 60 giorni per prendere posizione sul fatto nuovo dedotto nella memoria e verificare i dati relativi alla definizione agevolata e all'avviso di accertamento impugnato.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata come base dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi delle società, posto a fondamento delle riprese fiscali poi imputate alla socia
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
richiamato come disciplina della definizione agevolata dei carichi pendenti, che la contribuente dichiara di aver attivato e in relazione alla quale la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per consentire il contraddittorio sul fatto nuovo
Massime di principio
- Quando una parte deduce in Cassazione di aver aderito a una definizione agevolata rilevante per la controversia, la Corte può rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alla controparte di interloquire sul fatto sopravvenuto e verificarne la correttezza.
- In presenza di controversie connesse aventi ad oggetto il medesimo presupposto fiscale, è giustificato il trattare congiuntamente i ricorsi per assicurare coerenza decisionale e permettere l'esame unitario degli effetti della definizione agevolata.
- La mera allegazione della definizione agevolata non determina automaticamente la definizione del giudizio se occorre verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e gli atti impositivi o riscossivi oggetto di lite.
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