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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29044/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso di un lavoratore assunto da lungo tempo presso una società di telecomunicazioni e inquadrato nel VI livello del CCNL di settore. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimo demansionamento, sostenendo che, a partire dal 2012, gli erano state assegnate mansioni qualitativamente inferiori e meramente esecutive, rispetto alle precedenti attività amministrative, di vendita e marketing svolte con autonomia e iniziativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti ritenuti di giustizia, ordinando l’assegnazione di mansioni coerenti con l’inquadramento e condannando la società al risarcimento del danno professionale; la Corte d’appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del CCNL telecomunicazioni, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel ritenere provato il demansionamento, fondandosi in modo improprio sulle allegazioni del lavoratore e su testimonianze generiche, e avrebbero dovuto verificare la sostanziale uguaglianza tra mansioni prima e dopo il 2012, specie alla luce della disciplina dell’art. 2103 c.c. previgente al d.lgs. 81/2015; inoltre invocava la clausola collettiva sulla mobilità orizzontale; (2) violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., deducendo insussistenza e mancata prova del danno, contestando sia l’an debeatur sia il quantum, e affermando che il pregiudizio da demansionamento non potesse ritenersi in re ipsa. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati: ha osservato che la decisione di merito si fondava non solo sulle allegazioni del lavoratore, ma anche sulle declaratorie contrattuali pertinenti e su testimonianze ritenute convergenti; ha rilevato che non vi era stata alcuna sostanziale equivalenza tra le mansioni precedenti e quelle successive, ma una assegnazione a compiti riconducibili a livelli inferiori; ha escluso la pertinenza della clausola di mobilità orizzontale; quanto al danno, ha ribadito che esso non è automatico e deve essere allegato e provato anche per presunzioni, ma ha reputato che la censura della società fosse generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso il carattere in re ipsa del pregiudizio e ritenuto congrua la liquidazione equitativa in un terzo della retribuzione attuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la sentenza d’appello che a sua volta aveva confermato l’accertamento del demansionamento e la condanna al risarcimento del danno professionale in favore del lavoratore. In motivazione, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la valutazione di merito sul demansionamento era sorretta da una lettura coerente delle declaratorie contrattuali e delle deposizioni testimoniali, mentre la censura sul criterio comparativo ex art. 2103 c.c. previgente e sulla clausola di mobilità orizzontale non si confrontava con l’effettivo accertamento di fatto, che escludeva la permanenza in mansioni equivalenti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che il danno da dequalificazione non è automatico ma deve essere specificamente allegato e provato, anche per presunzioni; tuttavia la società si era limitata a critiche generiche, senza dimostrare l’erroneità della motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il pregiudizio e congrua la liquidazione equitativa. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La Corte ribadisce che, nel caso concreto, le mansioni assegnate dopo il 2012 erano inferiori rispetto all’inquadramento e non integravano una mera mobilità orizzontale; la censura della ricorrente sul criterio comparativo non si confrontava con l’accertamento di fatto compiuto nei due gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte osserva che la doglianza sul danno era generica e non scalfiva la motivazione di merito, che aveva ritenuto assolto l’onere allegatorio e probatorio anche mediante presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte reputa la censura in realtà diretta contro l’apprezzamento di merito delle testimonianze, non censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 115 c.p.c.; la Corte lo considera nel contesto di una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, giudicata generica e non decisiva.

  • CCNL Telecomunicazioni

    art. 23, lettera D), punto 3

    La disposizione sulla mobilità orizzontale è ritenuta inconferente, perché presuppone l’assegnazione a mansioni relative al medesimo livello di inquadramento, circostanza esclusa dagli accertamenti di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul danno risarcibile; la Corte non ravvisa errori nella motivazione di merito sulla sussistenza del pregiudizio e sulla sua riconducibilità causalmente al demansionamento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa; la Corte ritiene congruo il criterio equitativo adottato in primo grado e confermato in appello, perché motivato in relazione alla concreta intensità della dequalificazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    La Corte richiama la previsione sull’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, se applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro l’accertamento del demansionamento è inammissibile o infondata quando si risolve in una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se questi hanno motivato in modo coerente sulla base di declaratorie contrattuali e testimonianze convergenti.
  • Ai fini dell’art. 2103 c.c., non è sufficiente invocare in astratto la disciplina della mobilità orizzontale o il raffronto con mansioni pregresse: occorre confrontarsi con l’effettivo accertamento di fatto sulla qualità delle mansioni concretamente assegnate e sulla loro equivalenza sostanziale.
  • Il danno da dequalificazione professionale non si presume automaticamente dall’inadempimento datoriale: il lavoratore deve allegarne specificamente natura e caratteristiche e può provarlo anche per presunzioni, valorizzando elementi come durata, gravità, qualità delle mansioni, perdita di occasioni di crescita e ripercussioni sulla sfera professionale.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è legittima quando il giudice di merito ne spieghi il criterio in relazione alla concreta intensità del pregiudizio e alle risultanze di causa; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del quantum se la motivazione non è illogica o apparente.
  • Le censure per violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. non sono idonee a ribaltare la decisione se non individuano uno specifico errore di riparto dell’onere probatorio o un preciso travisamento delle regole legali di valutazione della prova, ma si limitano a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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