Ordinanza n. 72/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n.1086/2025, con conseguente declaratoria di nullità: - della nota del Comune di Fasano prot.0043412-22/07/2025-c_d508-PG-0152-0006-P, avente ad oggetto “Ditta Resing s.r.l. - progetto di ampliamento e cambio di destinazione d’uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.160/10 - Località Selva di Fasano, viale dei Castagni - Riscontro memoria partecipativa N. 43199 di prot. del 22.07.2025; - della nota del Comune di Fasano prot. 0042220-17/07/2025-c_d508-PG-0152-0006-P avente ad oggetto “Ditta Resing s.r.l. - progetto di ampliamento e cambio di destinazione d’uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.160/10 - Località Selva di Fasano, viale dei Castagni - Riscontro in esito alle risultanze della sentenza TAR Lecce n.1086/2025 del 23.06.2025”; nonchè per l’annullamento - della nota del Comune di Fasano prot.0043412-22/07/2025-c_d508-PG-0152-0006-P, di diniego definitivo alla sottoscrizione della convenzione e al rilascio del permesso di costruire ex art. 5, DPR 20.10.1998 n. 447, del progetto ampliamento e cambio di destinazione d’uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera di immobile in località Selva di Fasano, in forza di deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 12.09.2006; - della nota del Comune di Fasano prot. 0042220-17/07/2025-c_d508-PG-0152-0006-P, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano ha comunicato le presunte ragioni ostative alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, concedendo alla Resing termine per osservazioni ex art. 10bis della legge 241/1990; - ove occorra, di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorchè non conosciuto, ove lesivo dell’interesse della società ricorrente; per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Fasano a dare corso alla stipula della convenzione accessiva alla delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 12.09.2006 di approvazione del progetto ampliamento e cambio di destinazione d’uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera di immobile in località Selva di Fasano ai sensi dell’art. 5, DPR 20.10.1998 n. 447, indebitamente precluso alla società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15.11.2025, per l’ottemperanza e la corretta esecuzione della sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n.1086/2025, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento del CDU n. 367 del 10.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali recanti, rispettivamente, il preavviso di diniego e il diniego definitivo alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e al rilascio del permesso di costruire, nonché certificato di destinazione urbanistica impugnato con motivi aggiunti, nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 1086/2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza e la corretta esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1086/2025, chiedendo la declaratoria di nullità delle note comunali adottate in esito alla sentenza e, in via subordinata o concorrente, il loro annullamento. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di Fasano di procedere alla stipula della convenzione connessa alla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 12 settembre 2006, relativa al progetto di ampliamento e mutamento di destinazione d'uso di una struttura polifunzionale in struttura alberghiera ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 447/1998. Con motivi aggiunti, la società ha chiesto l'ottemperanza e la corretta esecuzione della sentenza anche rispetto al certificato di destinazione urbanistica n. 367 del 10 novembre 2025. In via cautelare ha domandato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel merito, ma evidenzia le allegazioni della ricorrente relative a possibili ricadute occupazionali e ad ulteriori pregiudizi, prevalentemente economici.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Le possibili ricadute occupazionali sono state prospettate in modo generico e non risultano riscontrate dalla documentazione depositata; gli ulteriori pregiudizi sono rimasti indimostrati e, per quanto economici, risultano suscettibili di integrale ristoro per equivalente all'esito del giudizio di merito. Il difetto di periculum ha reso superflua ogni valutazione sul fumus boni iuris. Il giudice ha sottolineato che, trattandosi di domanda cautelare inserita in un giudizio di ottemperanza, caratterizzato da tempi di definizione più celeri, gravava sulla ricorrente un onere particolarmente intenso di dimostrare la gravità e irreparabilità del pregiudizio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il giudizio di ottemperanza non è stato definito: è stata fissata l'udienza camerale del 22 giugno 2026 per il suo esame.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di tale requisito consente di rigettare la domanda senza esaminare il fumus boni iuris.
art. 5 d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
È richiamato quale base normativa del progetto di ampliamento e cambio di destinazione d'uso e della convenzione urbanistica, ma l'ordinanza cautelare non ne offre una specifica interpretazione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato in relazione alla comunicazione delle ragioni ostative alla sottoscrizione della convenzione; l'ordinanza non decide specificamente sulla sua applicazione.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere rigettata quando il pregiudizio allegato sia prospettato in modo generico e non trovi adeguato riscontro nella documentazione prodotta dalla parte istante.
- I pregiudizi di natura meramente economica, in quanto normalmente reintegrabili mediante risarcimento per equivalente, non integrano di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- Nel giudizio di ottemperanza, la maggiore celerità della definizione impone al richiedente una prova particolarmente rigorosa della gravità e irreparabilità del pregiudizio cautelare allegato.
- L'accertata carenza del periculum in mora rende superflua la valutazione del fumus boni iuris.
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