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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16988 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un invito al pagamento di IVA e interessi relativo agli anni 2004-2006, emesso in qualità di responsabile solidale con la società destinataria della merce. L'Agenzia contestava l'utilizzo solo virtuale del deposito IVA: la merce extracomunitaria, infatti, sarebbe stata consegnata direttamente ai destinatari senza essere fisicamente introdotta e custodita nel deposito. La contribuente ha sostenuto, tra l'altro, che l'IVA era stata comunque assolta mediante autofatturazione e registrazione contabile, sicché una successiva richiesta dell'IVA all'importazione avrebbe comportato una duplicazione dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente alla motivazione degli atti e alla valutazione delle dichiarazioni dei trasportatori. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che, pur essendo necessaria in linea generale l'introduzione fisica della merce nel deposito IVA, l'Amministrazione non può pretendere nuovamente l'IVA all'importazione se l'imposta è già stata assolta, anche tardivamente, mediante il meccanismo dell'inversione contabile, con autofatturazione e registrazione nei registri IVA. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per verificare la rilevanza e la regolarità dell'assolvimento dell'imposta e per liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis

    La base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni.

    La disciplina dei depositi IVA consente di differire l'assolvimento dell'IVA fino all'estrazione dei beni, ma presuppone, per le merci non comunitarie immesse in libera pratica, la loro effettiva introduzione fisica nel deposito, salvo specifiche ipotesi normative.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b) e h)

    La deroga interpretativa che consente di considerare realizzata l'introduzione anche negli spazi limitrofi riguarda le prestazioni di servizi relative a beni custoditi nel deposito, non l'immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati al deposito. Per quest'ultima fattispecie resta necessaria l'introduzione fisica.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 6

    L'IVA dovuta all'estrazione può essere assolta mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite. Se tali adempimenti hanno comportato l'effettivo assolvimento dell'imposta, non è legittimo richiedere una seconda volta la medesima IVA all'importazione.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 2 del 2009, come modificato dal D.L. n. 179 del 2012

    Le norme di interpretazione autentica ampliano la nozione di introduzione per determinate prestazioni di servizi svolte negli spazi limitrofi al deposito, ma non eliminano il requisito dell'introduzione fisica per le merci non comunitarie immesse in libera pratica.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 16, par. 1

    La normativa europea non impedisce a uno Stato membro di subordinare l'esenzione o il differimento dell'IVA all'importazione all'effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE, e principio di neutralità dell'IVA

    Il principio di neutralità fiscale impedisce allo Stato di riscuotere nuovamente l'IVA all'importazione quando la stessa imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione contabile.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende dimostrare fatti decisivi deve fornire elementi probatori adeguatamente dedotti e documentati; in cassazione il motivo deve inoltre essere autosufficiente e indicare dove e quando la prova sia stata introdotta nel processo.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3; L. n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti amministrativi e tributari devono essere motivati, ma la censura sulla motivazione deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente, indicando con precisione l'atto e le ragioni della violazione.

  • Art. 267 TFUE

    I principi interpretativi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea hanno efficacia generale nelle controversie omogenee e devono essere applicati anche d'ufficio dal giudice nazionale per assicurare la prevalenza e la corretta applicazione del diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • L'utilizzo del deposito IVA non può essere meramente documentale o virtuale: per le merci non comunitarie immesse in libera pratica occorre, di regola, una concreta introduzione fisica e una effettiva custodia nel deposito.
  • L'assenza di introduzione fisica può costituire una violazione formale del regime, ma non consente all'Amministrazione di riscuotere nuovamente l'IVA se il contribuente dimostra di averla già assolta tramite autofatturazione, reverse charge e regolare registrazione contabile.
  • Il divieto di doppia imposizione prevale sulla pretesa di riscuotere nuovamente l'imposta già neutralmente assolta, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni per il mancato rispetto delle modalità formali e fisiche previste dal regime.
  • In sede di ricorso per cassazione, i motivi devono essere autosufficienti: occorre trascrivere o indicare puntualmente gli atti, le prove e le deduzioni processuali rilevanti, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Il giudice del rinvio deve verificare concretamente se l'IVA sia stata effettivamente assolta e se autofatturazione e registrazioni siano regolari; il solo transito o la breve sosta dei veicoli non dimostrano necessariamente l'immagazzinamento della merce.

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