Cassazione Civile, Ordinanza n. 22508/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero aveva proposto opposizione dinanzi al giudice di pace avverso il decreto prefettizio di espulsione. Il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che l'espulsione fosse stata adottata ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e non ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) o b), con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, comma 2-bis; dall'altro, che non rilevassero i legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, il percorso di integrazione e i legami con il paese d'origine, anche perché non era stata esercitata una domanda di ricongiungimento familiare. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 19, comma 1.1, e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il divieto di espulsione per rischio di lesione della vita privata e familiare può essere fatto valere anche nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, senza necessità di una previa domanda di permesso di soggiorno, e che il giudice di pace aveva errato nell'escludere in radice la rilevanza dei vincoli familiari per il solo fatto che non ricorrevano i presupposti dell'art. 13, comma 2-bis.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, norma protettiva di carattere generale, si applica anche all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter. Ne consegue che il giudice di merito non poteva escludere la valutazione della natura ed effettività dei legami familiari, dell'inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno e dei legami con il paese d'origine. Per questo il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al giudice di pace di Torino, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
costituisce il titolo dell'espulsione nel caso concreto; la Corte osserva che, pur essendo questa la base del provvedimento, ciò non esclude l'applicazione della tutela generale di cui all'art. 19, comma 1.1.
art. 13, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 286/1998
sono i presupposti specifici richiamati dall'art. 13, comma 2-bis; la Corte precisa che tale disposizione non si applica alle espulsioni ex art. 14, comma 5-ter.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
"nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"
norma non applicabile al caso, perché riferita solo alle espulsioni ex art. 13, comma 2, lett. a) e b), nei confronti di soggetti che abbiano esercitato il ricongiungimento familiare o siano familiari ricongiunti.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
"non sono … ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"; "ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"
ha valenza di norma protettiva generale e si applica anche alle espulsioni disposte ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter; impone la valutazione dei legami familiari e sociali e del rischio di lesione della vita privata e familiare.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma nel testo della decisione non viene sviluppata una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Il divieto di respingimento o espulsione fondato sulla tutela della vita privata e familiare ha portata generale e deve essere verificato anche quando il provvedimento espulsivo sia adottato per ragioni diverse da quelle previste dalle norme speciali sul ricongiungimento familiare.
- Il giudice che esamina l'opposizione a un decreto di espulsione non può limitarsi a verificare il titolo normativo astratto del provvedimento, ma deve considerare concretamente la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e i legami con il paese d'origine, se dedotti e rilevanti ai fini dell'art. 19, comma 1.1.
- La disciplina speciale dell'art. 13, comma 2-bis, opera solo nei casi da essa espressamente previsti e non esaurisce la tutela contro l'espulsione quando venga in rilievo il più ampio divieto di cui all'art. 19, comma 1.1.
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