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Sentenza

Sentenza del 03/02/2020 n. 1033 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'Avviso di accertamento IMU 2014 relativo a un fabbricato (F.4, Part. 733, Sub.1) per la rendita catastale assunta a base dell'imposta. La contribuente contestava che la rendita utilizzata dall'ente (importi molto più elevati rispetto a circa €7.000 noti alla stessa) non le era mai stata comunicata. La Concessionaria sosteneva che la rendita era stata modificata dall'Agenzia del Territorio (anche in esito a mediazione del 13/09/2016) e che tale variazione, essendo retroattiva, poteva essere applicata anche all'anno 2014; inoltre sosteneva che la notifica dell'atto impositivo avrebbe dato conoscenza legale della nuova rendita.

La decisione

L'appello dell'ente concessionario è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la variazione della rendita catastale, essendo successiva al 31/12/1999, è efficace nei confronti del contribuente solo dopo la rituale notifica da parte dell'Agenzia del Territorio; nei fatti non è stata prodotta prova della notificazione o della copia della mediazione del 13/09/2016 nonostante ordini e richieste, pertanto la nuova rendita non poteva essere opposta alla contribuente. Si segnala inoltre l'incongruenza dell'importo indicato nell'avviso (€37.096,50) con gli importi risultanti dalla visura storica. Le spese del grado sono addebitate all'appellante per complessivi €400,00.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    Per le variazioni di rendita catastale messe in atto dopo il 31/12/1999 l'efficacia nei confronti del contribuente richiede la notifica formale dell'Agenzia; la variazione è ricognitivo-dichiarativa e retroagisce al momento in cui sono sorte le condizioni, ma non è opponibile al contribuente senza notifica.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    art. 1, c.161 L. 296/2006

    Fissa il termine di decadenza per il recupero dei tributi (31 dicembre del quinto anno successivo) che consente, una volta notificata la rendita, la verifica e il recupero degli arretrati entro i limiti temporali previsti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    art. 19, c.3 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in giurisprudenza per affermare che l'omessa notifica dell'atto presupposto (rendita non notificata) impedisce la sua definitiva opponibilità; il contribuente non è obbligato ad impugnare un atto non notificato che non è divenuto definitivo.

  • Cassazione, ordinanza n. 3039/2019

    Conferma che per le variazioni di rendita dopo il 31/12/1999 la notifica dell'Agenzia è necessaria per l'utilizzabilità ai fini della base imponibile; diversamente, solo per variazioni anteriori al 2000 l'atto impositivo del Comune poteva dare conoscenza legale.

  • Cassazione, sentenze nn. 23627/2008 e 12029/2009, ord. n. 16823/2017

    Cass. nn. 23627/2008, 12029/2009; ord. n. 16823/2017

    Orientamenti giurisprudenziali che distinguono efficacia e applicabilità della rendita catastale: la rendita è efficace dopo la notifica e solo successivamente può produrre effetti sui tributi, compatibilmente con i termini di recupero.

Massime di principio

  • Per variazioni di rendita catastale intervenute dopo il 31/12/1999 la condizione di efficacia nei confronti del contribuente è la notifica formale da parte dell'Agenzia del Territorio; senza prova della notifica la variazione non è opponibile al contribuente.
  • La notifica dell'atto impositivo (es. avviso di accertamento) non supplisce alla mancata notifica della variazione catastale per le rendite post-2000: l'ente impositore deve dimostrare che la comunicazione della rendita è stata tempestivamente effettuata dall'Agenzia.
  • Pur essendo la rendita modificata 'retroattiva' in principio, la retroattività non produce effetti nei confronti del contribuente fintanto che non sia intervenuta la notificazione richiesta dalla norma; conseguentemente il contribuente può legittimamente aver pagato l'imposta sulla rendita a lui nota.
  • L'onere della prova circa la notifica della variazione grava sull'amministrazione/ente che intende utilizzare la nuova rendita per il calcolo del tributo: è consigliabile per l'ente produrre copia degli atti di mediazione o delle comunicazioni dell'Agenzia.
  • Prassi difensiva consigliata per il contribuente in situazioni analoghe: ottenere e conservare la visura catastale storica, richiedere formalmente all'Agenzia copia di ogni atto di variazione o mediazione, e contestare l'avviso se mancasse la prova di notifica; per l'ente: verificare e documentare la notifica prima di emettere avvisi basati su nuove rendite.
  • Attenzione alle incongruenze tra rendite indicate nei diversi atti (es. avvisi per comproprietari): tali discrepanze possono essere utilizzate dal contribuente per sostenere la mancata conoscenza della variazione.

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