Regolamento (UE) 2021/1255
Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza l’integrazione della sostenibilità nella disciplina organizzativa dei gestori di fondi di investimento alternativi, modificando il regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Chiarisce che i GEFIA devono considerare i rischi di sostenibilità e, quando pertinente, i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, disponendo di risorse e competenze adeguate. Estende inoltre tali profili alla gestione del rischio, ai conflitti di interesse e ai compiti della funzione di controllo della conformità. L’applicazione è differita al 1º agosto 2022 per consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità competenti.
Modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per integrare nei requisiti organizzativi e di gestione dei GEFIA i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) soggetti alla direttiva 2011/61/UE e, per effetto della modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013, alle loro procedure interne, sistemi di controllo, politiche di gestione del rischio, gestione dei conflitti di interesse, risorse e competenze del personale e compiti delle funzioni interne rilevanti. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º agosto 2022. Non introduce esclusioni specifiche, ma rinvia ai concetti di "rischio di sostenibilità" e "fattori di sostenibilità" definiti dal regolamento (UE) 2019/2088.
Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione: integrazione dei rischi di sostenibilità nella disciplina dei GEFIA
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che integra la direttiva 2011/61/UE in materia di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), per allineare la disciplina organizzativa e prudenziale degli intermediari finanziari agli obiettivi della finanza sostenibile. Il contesto è quello delineato dall’Accordo di Parigi, dal Green Deal europeo e dal Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, con l’esigenza di rafforzare la coerenza tra gestione degli investimenti e considerazione dei rischi e degli impatti ambientali, sociali e di governance.
Finalità e contesto normativo
La Commissione sottolinea che la transizione verso un’economia a basse emissioni, efficiente nell’uso delle risorse e circolare richiede segnali chiari agli investitori, affinché siano evitati investimenti in attivi non recuperabili e siano favoriti finanziamenti sostenibili. In tale quadro, viene evidenziato che i GEFIA, oltre ai rischi finanziari tradizionali, devono valutare anche i rischi di sostenibilità, in quanto questi possono avere un impatto negativo significativo, effettivo o potenziale, sul valore degli investimenti. Il regolamento mira dunque a chiarire che tali rischi devono essere incorporati nei processi interni, nei sistemi e nei controlli dei gestori.
Definizioni richiamate dal regolamento
Il nuovo testo inserisce nel regolamento delegato (UE) n. 231/2013 le definizioni di:
- "rischio di sostenibilità", rinviando al regolamento (UE) 2019/2088;
- "fattori di sostenibilità", anch’essi definiti dal regolamento (UE) 2019/2088.
Questo rinvio consente un coordinamento sistematico con la disciplina orizzontale sulla trasparenza della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obblighi di integrazione dei rischi di sostenibilità
Il nucleo della modifica riguarda l’articolo 18 del regolamento delegato n. 231/2013, che viene integrato imponendo al GEFIA di tenere conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi già previsti in materia. Il testo precisa inoltre che, nel conformarsi a tali obblighi, il GEFIA deve considerare anche i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, nei casi previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088.
Risorse, competenze e organizzazione interna
Il regolamento non si limita a un obbligo di valutazione astratta, ma pretende che il GEFIA si doti delle risorse e delle competenze necessarie per una reale integrazione dei rischi di sostenibilità. In termini pratici, ciò implica che la struttura organizzativa, le procedure interne e il capitale umano siano adeguati a identificare, misurare e monitorare tali rischi in modo efficace.
Conflitti di interesse e presidi di controllo
Viene inoltre precisato che, nell’individuazione dei conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi del FIA, il GEFIA deve includere anche quelli che possono derivare dall’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, nei sistemi e nei controlli interni. Il considerando richiama espressamente esempi quali conflitti legati alla remunerazione o alle operazioni personali del personale, situazioni di greenwashing, vendite improprie o travisamento delle strategie di investimento, nonché conflitti tra diversi FIA gestiti dallo stesso soggetto.
Gestione del rischio
L’articolo 40, paragrafo 2, è sostituito per chiarire che la politica di gestione del rischio deve includere le procedure necessarie a valutare, per ciascun FIA gestito, l’esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, oltre a ogni altro rischio pertinente, incluso il rischio operativo, ove significativo. La sostenibilità viene quindi collocata al medesimo livello degli altri profili di rischio rilevanti nella gestione del fondo.
Obblighi ulteriori e funzione di conformità
Il regolamento interviene anche sugli articoli 57 e 60 del regolamento delegato n. 231/2013. All’articolo 57, paragrafo 1, viene aggiunto un comma che impone al GEFIA di considerare i rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disposizione. All’articolo 60, paragrafo 2, viene inserita la lettera i), che attribuisce a una specifica funzione o persona la responsabilità dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività indicate dalle lettere da a) a h).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1º agosto 2022. La Commissione giustifica il differimento con la necessità di concedere a autorità competenti e GEFIA un periodo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi. Il regolamento è, infine, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni di rischio di sostenibilità e fattori di sostenibilità
All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 sono inserite le definizioni di "rischio di sostenibilità" e "fattori di sostenibilità", rinviando rispettivamente all’articolo 2, punto 22, e all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.
Integrazione dei rischi di sostenibilità nell’attività del GEFIA
All’articolo 18 è previsto che il GEFIA tenga conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi relativi alla gestione delle situazioni richiamate nei paragrafi da 1 a 3. Inoltre, deve considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nei casi previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088.
Risorse e competenze per l’integrazione della sostenibilità
All’articolo 22 è aggiunto il paragrafo 3, che impone al GEFIA di dotarsi delle risorse e delle competenze necessarie per consentire un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.
Conflitti di interesse legati alla sostenibilità
All’articolo 30 si stabilisce che, nell’individuare i tipi di conflitti di interesse potenzialmente dannosi per gli interessi del FIA, il GEFIA deve includere anche quelli derivanti dall’integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi, sistemi e controlli interni.
Politica di gestione del rischio
All’articolo 40, paragrafo 2, la politica di gestione del rischio deve includere tutte le procedure necessarie per valutare, per ciascun FIA gestito, l’esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, oltre a ogni altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, se significativo.
Obblighi operativi e organizzativi ulteriori
All’articolo 57, paragrafo 1, si prevede che il GEFIA tenga conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi ivi previsti. All’articolo 60, paragrafo 2, è aggiunta la lettera i), che attribuisce a una funzione o persona responsabile il compito di integrare i rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a h).
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º agosto 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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