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Sentenza

Sentenza n. 1075/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari 1) dell’esito della prova scritta, per come pubblicato il 22.10.2025 e nelle parti ritenute lesive, svoltasi il 20.10.2025, del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, o, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); 2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per questa parte ricorrente; 3) della prova stessa di questa parte ricorrente nella parte in cui si prevedono i gravati quesiti indicati di seguito in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di quelli di seguito elencati: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui di seguito in narrativa ove e per quanto occorra ed ove adottati; b) i verbali di correzione della prova scritta di questa parte ricorrente ove e per quanto occorra ed ove adottati; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottata; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottati; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso di questa parte ricorrente; g) l’avviso recante: “Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma ‘concorsi smart’ gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025” limitatamente al risultato di questa parte ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove e per quanto occorra; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; m) l’avviso inerente alle modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive e/o contrarie a questa parte ricorrente; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive di questa parte ricorrente; o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per questa parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riesame del punteggio conseguito nei gravati quesiti della prova scritta del concorso, con la rettifica in positivo del punteggio raggiunto e la conseguente dichiarazione di idoneità ed ammissione alla fase successiva; con la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di loro competenza, a riesaminare in melius il punteggio della ricorrente per i motivi esposti di seguito in narrativa, incrementando, per l’effetto, il punteggio della prova scritta, con conseguente ammissione alla fase successiva, e riserva di ulteriori richieste istruttorie.

Giustizia amministrativa202515596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e atti connessi del concorso per funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, con contestazione del quesito n. 13 e del punteggio attribuito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, avendo conseguito 20,50/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, ha impugnato gli esiti della prova scritta e gli atti connessi, chiedendo il riesame del punteggio, la rettifica in aumento e l'ammissione alla fase successiva. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., della par condicio concorsorum e della lex specialis, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, inconferenza e ingiustizia manifesta, contestando il quesito n. 13 di lingua inglese. Il quesito chiedeva di individuare la frase più vicina nel significato a "If I had more free time, I would start a language course". L'Amministrazione aveva indicato come corretta la risposta C, "I don’t have much free time now, but I’d start a course if I did", mentre la ricorrente aveva scelto la risposta A, "I would have started a language course if I had time". La ricorrente sosteneva che la risposta C fosse semanticamente incompleta per l'omesso riferimento espresso al "language course" e che la risposta A, mediante il periodo ipotetico di tipo III, conservasse integralmente il significato della frase proposta. Le Amministrazioni hanno eccepito anche il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, oltre a chiedere il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo alla procedura, indipendentemente dall'imputazione degli effetti dei singoli atti. Nel merito, ha ritenuto che la scelta e la valutazione dei quiz concorsuali rientrino nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e siano sindacabili soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, oppure sia fornito almeno un principio di prova idoneo a contestarne la correttezza. Ha inoltre ribadito che, nelle prove a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta. Applicando tali criteri, ha giudicato corretta la risposta C, perché più vicina al significato della frase proposta: il periodo ipotetico di tipo II riguarda situazioni ipotetiche, irreali o improbabili nel presente o nel futuro, mentre il tipo III riguarda un passato alternativo e le sue conseguenze. La risposta A, inoltre, non impiega neppure correttamente il periodo ipotetico di tipo III, poiché dopo "if" utilizza "had" anziché "had had". Il quesito non è stato quindi ritenuto ambiguo né la soluzione amministrativa irragionevole. Il ricorso è stato definitivamente respinto con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Violazione degli articoli 3, 51 e 97 cost- in uno con l’eccesso di potere per violazione della par condicio concorsorum, irragionevolezza ed illogicità manifesta.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno dei principi di uguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento e imparzialità della procedura concorsuale; il TAR non ha ravvisato una loro violazione.

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    Il giudizio è stato definito nel merito con sentenza semplificata, verificati i presupposti di completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e il rispetto dei termini processuali.

Massime di principio

  • La formulazione e la valutazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito o di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata come corretta, purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova della relativa illegittimità.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla, l'Amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, predisponendo una sola risposta indubitabilmente corretta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • La discrezionalità tecnica nella predisposizione dei quiz deve rispettare la cosiddetta riserva di scienza: il giudice amministrativo può sindacare il quesito quando la soluzione prescelta non sia scientificamente sostenibile o il quesito presenti ambiguità tali da compromettere la par condicio tra i candidati.
  • Nella valutazione di un quesito linguistico, la correttezza della risposta va apprezzata in relazione al significato complessivo richiesto dalla domanda; il periodo ipotetico di tipo II descrive situazioni ipotetiche, irreali o improbabili nel presente o nel futuro, mentre il periodo ipotetico di tipo III riguarda un passato alternativo e le sue conseguenze.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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