Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il classamento catastale di due unità immobiliari qualificate come cabine elettriche di proprietà di una società concessionaria autostradale. L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per collocare tali beni nella categoria catastale D/1, sostenendo che non fosse corretta l'esclusione da tale categoria operata dal giudice di merito. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della contribuente, ritenendo non dovuto l'inserimento nel gruppo D perché le cabine non producevano energia a fini di reddito. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 5 R.D.L. n. 652/1939, 40 D.P.R. n. 1142/1949 e 2, comma 40, D.L. n. 262/2006, sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere la categoria D/1. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, che però restava subordinato all'eventuale accoglimento del principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, in base ai propri precedenti su fattispecie identiche, la cabina di trasformazione installata presso l'autostrada per alimentare l'illuminazione e gli apparati dell'infrastruttura costituisce unità immobiliare a destinazione particolare del gruppo E, priva di autonoma funzionalità e redditualità rispetto all'immobile principale. Poiché la questione era già stata risolta in senso conforme ai precedenti, ogni altra censura è stata dichiarata assorbita. Di conseguenza è stato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente, in ragione del recente consolidarsi dei principi giurisprudenziali applicati.
Norme richiamate
art. 5 R.D.L. n. 652/1939
Richiamato come norma sul classamento catastale, ma la Corte non ne offre una nuova lettura autonoma; decide invece in coerenza con il proprio orientamento sulle cabine di trasformazione come unità del gruppo E.
art. 40 D.P.R. n. 1142/1949
Richiamato quale parametro normativo del classamento; la Corte lo applica nel senso di escludere la categoria D/1 per la cabina elettrica priva di autonoma funzionalità e redditualità.
art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'accatastamento nella categoria D/1; la Corte non aderisce a tale impostazione e conferma il diverso inquadramento catastale nel gruppo E.
Massime di principio
- Le cabine di trasformazione installate al servizio di infrastrutture autostradali, quando destinate ad alimentare l'illuminazione e il funzionamento degli impianti dell'opera principale, vanno qualificate come unità immobiliari a destinazione particolare del gruppo E.
- Ai fini del classamento catastale, non è sufficiente una generica idoneità funzionale del bene: occorre verificare se esso sia dotato di autonoma funzionalità e di autonoma redditività rispetto all'immobile principale.
- Se la questione di diritto è già stata risolta da precedenti conformi della Corte e la fattispecie concreta è sovrapponibile, il giudice di legittimità può rigettare il ricorso principale assorbendo le ulteriori questioni e il ricorso incidentale condizionato.
- La compensazione integrale delle spese può essere giustificata quando il principio giurisprudenziale applicato si sia consolidato solo di recente.
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