Cassazione Penale, Sentenza n. 34329/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la sua condizione di tossicodipendenza, il programma terapeutico presentato e il processo rieducativo già riconosciuto da altro tribunale. In via subordinata, aveva richiesto la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter Ord. pen., richiesta che secondo il ricorrente non era stata valutata dal Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi relativi all'affidamento terapeutico, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza di Roma avesse correttamente valutato la condizione di tossicodipendenza, la recidività e le informazioni negative, formulando un giudizio prognostico negativo idoneo a escludere l'affidamento in prova terapeutico. Tuttavia la cassazione ha accolto il quarto motivo relativo all'omissione di pronuncia sulla richiesta di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute: il provvedimento impugnato non ha risposto a tale istanza e perciò è stato annullato limitatamente a quella domanda, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio sul punto. È stato inoltre disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, vadano omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Norme richiamate
art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'affidamento in prova per fini terapeutici richiede verifica della condizione di tossicodipendenza, dell'esistenza di un programma terapeutico idoneo e di un giudizio prognostico favorevole che renda improbabile la recidiva; la persistenza di recidiva e l'assenza di adeguata motivazione al cambiamento giustificano il rigetto
art. 47-ter Ord. pen.
La detenzione domiciliare per gravi motivi di salute deve essere esaminata e motivatamente decisa; l'omissione di pronuncia su una richiesta formulata comporta vizio del provvedimento e legittima l'annullamento limitato alla domanda non valutata
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Prescrive l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento giurisdizionale per tutela della privacy
Massime di principio
- L'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 richiede non solo la presentazione di un programma terapeutico, ma una valutazione prognostica favorevole basata su precedenti, recidive e sulla reale adesione del soggetto al percorso di recupero
- Precedenti penali consistenti, recidiva nel reato di spaccio e ripetuti insuccessi nei percorsi terapeutici costituiscono elementi che, singolarmente o congiuntamente, possono giustificare il diniego dell'affidamento terapeutico per il rischio di reiterazione
- Il tribunale deve valutare le condotte anteriori e successive al reato e la motivazione al cambiamento del condannato: la valutazione prognostica è centrale per le misure alternative alla detenzione
- Se il richiedente formula una domanda subordinata (es. detenzione domiciliare per salute) il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente; l'omissione di quella valutazione è motivo di annullamento e rinvio
- Nei provvedimenti soggetti a diffusione pubblica occorre curare l'oscuramento dei dati identificativi secondo la normativa sulla protezione dei dati personali
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