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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2201/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata in sostituzione di pena detentiva e ammenda, per non aver completato il programma. Il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada e 58 d.lgs. 274/2000 e sostiene che il GIP, ripristinando la pena originaria, avrebbe dovuto computare e detrarre le 130 ore di lavoro pubblico non retribuito effettivamente svolte, ripristinando solo la pena residua secondo la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente agli effetti della revoca del lavoro di pubblica utilità sulla pena e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Monza. Il Collegio ha stabilito che la revoca della sanzione sostitutiva deve comportare il ripristino della sola pena residua (computata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività), con efficacia ex nunc, salvo che il comportamento integri autonomo reato nei casi previsti dall'art.56 d.lgs. 274/2000.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, art.186, comma 2, lett. c)

    Norma relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato (guida in stato di ebbrezza). Viene richiamata per il contesto della condanna originaria che ha dato luogo all'applicazione della misura sostitutiva.

  • Codice della Strada, art.186, comma 9-bis

    Norma richiamata nel ricorso come riferimento al regime sanzionatorio; dalla sentenza emerge che, pur se la norma disciplina la materia, la revoca della sanzione sostitutiva non produce automaticamente efficacia retroattiva sul complesso della pena da espiare.

  • Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, art.58

    Indica il criterio di computo del periodo di lavoro prestato ai fini della determinazione della pena residua. La Corte ha affermato che, in caso di revoca della pena sostitutiva, va sottratto dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività (cioè il lavoro di pubblica utilità effettivamente prestato).

  • Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, art.56

    Prevede la possibile configurabilità di un autonomo reato in caso di violazione/inosservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità. La Corte ha precisato che resta impregiudicata, nei casi congrui, la configurabilità di tale autonomo reato.

  • Codice di Procedura Penale, art.444

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) dalla quale derivava la pena convertita in lavoro di pubblica utilità; utile al contesto procedurale e alla determinazione della pena originaria.

Massime di principio

  • La revoca di una sanzione sostitutiva (es. lavori di pubblica utilità) non comporta automaticamente il ripristino integrale ex tunc della pena originaria: deve essere reintegrata solo la pena residua dopo aver computato il periodo di lavoro effettivamente svolto.
  • Il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità va sottratto dalla pena complessivamente inflitta ai fini del calcolo della pena da espiare successivamente alla revoca.
  • Il ripristino della pena in caso di revoca ha natura essenzialmente ex nunc (valido per il futuro), per evitare la duplicazione ingiusta di sanzioni (pena + perdita del beneficio gia' parzialmente eseguito).
  • Resta possibile, nei casi concreti, che l'inosservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità integri un autonomo reato ai sensi dell'art.56 d.lgs. 274/2000: il giudice deve valutare e, se del caso, procedere separatamente su questo profilo.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente la quantificazione della pena residua e tener conto delle ore/giorni effettivamente svolti, con riferimento agli atti dell'UEPE o altra documentazione probatoria.
  • Se il provvedimento che revoca il beneficio non spiega il criterio di calcolo o ignora l'attività prestata, la decisione può essere annullata e rimessa al giudice di merito per nuovo accertamento e ricalcolo della pena residua.

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