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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16144/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo beneficiario)

La controversia

Una coniuge separata aveva convenuto in giudizio il marito, alcuni suoi familiari e società a lui riferibili per ottenere la declaratoria di simulazione, o in subordine la revocatoria, di una serie di atti dispositivi del patrimonio del marito ritenuti pregiudizievoli per la soddisfazione del proprio credito da mantenimento. In primo grado era stata accolta solo la domanda relativa a un atto di dismissione di una partecipazione societaria in favore della madre del debitore, mentre era stata rigettata, tra le altre, la revocatoria di un trasferimento di somme effettuato dal marito in favore del fratello. In appello la creditrice aveva chiesto la riforma limitatamente a tale trasferimento, ma la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, ritenendo provato il rapporto di debito-credito tra i fratelli sulla base di un atto di ricognizione di debito non contestato né disconosciuto con querela di falso. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla data certa dell'atto di ricognizione di debito, sostenendo che la mancata repertoriazione notarile impedisse di attribuirle efficacia probatoria; 2) violazione degli artt. 1183, 1219, 1817, 2697 e 2901, comma 3, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto opponibile alla creditrice la ricognizione di debito e immediatamente esigibile il credito; 3) omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione di presunzioni; 4) violazione di norme processuali per il mancato accoglimento delle richieste istruttorie (interrogatorio formale e ordine di esibizione di documentazione bancaria).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva attribuito alla copia conforme un valore probatorio improprio, ma si era limitata a valorizzare l'attestazione notarile di conformità all'originale, applicando il principio per cui, in presenza di tale attestazione e degli altri requisiti di forma, deve presumersi che l'originale sia stato esibito al notaio. Ha respinto il secondo motivo osservando che, quando il tempo dell'adempimento non è determinato, il creditore può esigere immediatamente la prestazione ex art. 1183, comma 1, c.c.; ciò vale a maggior ragione per le obbligazioni pecuniarie. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare e trascrivere i mezzi istruttori richiesti né di dimostrarne la decisività e la potenziale incidenza su una decisione diversa. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 R.D.L. 1666/1937

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla data certa dell'atto, ma la Corte ha escluso che il motivo cogliesse la ratio decidendi.

  • art. 2 R.D.L. 1666/1937

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla data certa dell'atto, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 62 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Invocato dalla ricorrente sulla data certa; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La Corte ha richiamato il principio per cui, se il notaio attesta la conformità della copia all'originale e ricorrono gli altri requisiti di forma, deve presumersi che l'originale sia stato esibito al notaio.

  • art. 1183 c.c.

    Se non è determinato il tempo dell'adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione; principio applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto all'immediata esigibilità del credito.

  • art. 1817 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso la sua applicazione al caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di prova del credito; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo così formulato.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa all'opponibilità del riconoscimento di debito alla creditrice.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che tendeva a una diversa ricostruzione del ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul diniego di prove.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul diniego di prove.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul diniego di prove.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul diniego di prove.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul diniego di prove.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul diniego di prove.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l'ordine di esibizione; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità e decisività.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul diniego di interrogatorio formale.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per formulare i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito valorizza una copia conforme attestata dal notaio, la censura di mancanza di data certa è infondata se non incide sulla reale ratio decidendi, perché la conformità all'originale può essere sufficiente a fondare la presunzione dell'esibizione dell'originale al notaio nei limiti dell'art. 18 d.P.R. 445/2000.
  • Se il titolo negoziale o ricognitivo non determina il termine di adempimento, la prestazione è esigibile immediatamente ai sensi dell'art. 1183, comma 1, c.c.; ciò vale in modo particolarmente lineare per le obbligazioni pecuniarie.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale indiziario o del ragionamento presuntivo del giudice di merito, salvo specifici vizi di legge o di motivazione nei limiti oggi consentiti.
  • La censura sulla mancata ammissione di mezzi istruttori è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico le prove richieste, ne trascrive il contenuto, dimostra il nesso tra il diniego e l'errore denunciato e allega la decisività del mezzo ai fini di una decisione diversa.
  • In tema di prova, chi contesta la decisione di merito deve confrontarsi con la sua concreta ratio decidendi e non limitarsi a prospettare una diversa lettura degli elementi fattuali o presuntivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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