Sentenza n. 121/2026 - Lecce, Sezione 1
per la declaratoria di nullità, nonché per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Permesso di costruire n. 54 del 30.4.2024”; - di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, allo stato però tutti sconosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 31.7.2024: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30.10.2024: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 14.8.2025: - del “Provvedimento riesame PDC 54-2024” del 19.6.2025, recante la “Conferma (del)la validità del Permesso di Costruire n. 54 del 30/04/2024”, unitamente a tutti i relativi atti istruttori, pareri ed elaborati grafico-progettuali allo stesso allegati o in esso richiamati, nonché presupposti, connessi e/o consequenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.9.2025: - dei medesimi atti impugnati con i motivi aggiunti presentati il 14.8.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 54 del 30 aprile 2024, relativo alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile, nonché successivo provvedimento comunale del 19 giugno 2025 di conferma e convalida del titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 54/2024, anche per nullità ed elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 1024/2022, che aveva annullato un precedente titolo edilizio per carenza di istruttoria e motivazione circa la presenza delle opere di urbanizzazione necessarie al rilascio del permesso diretto senza previa approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell'art. 112 c.p.a. e degli artt. 21-septies l. 241/1990 e 114 c.p.a.; la violazione delle garanzie partecipative; la violazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 380/2001, dell'art. 6, comma 1, lett. b), e dell'art. 1, comma 2, l.r. Puglia n. 14/2009, nonché dell'art. 14 delle NTA comunali; l'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001; difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà e sviamento. Con i motivi aggiunti è stato contestato anche il provvedimento del 19 giugno 2025, ritenuto una non consentita conferma o convalida di un atto viziato, priva di interesse pubblico e adottata oltre un termine ragionevole; è stata inoltre dedotta la violazione dell'ordinanza cautelare n. 56/2025, l'inapplicabilità della disciplina premiale del Piano casa regionale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023 e la violazione dell'art. 41-quinquies l. n. 1150/1942 per asserito superamento dell'indice di densità edilizia. I ricorrenti hanno infine contestato nel merito gli accertamenti comunali sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha interpretato la precedente sentenza n. 1024/2022 nel senso che essa aveva censurato esclusivamente la carenza istruttoria e motivazionale relativa allo stato di urbanizzazione dell'area, senza porre una preclusione sostanziale assoluta al rilascio del titolo diretto. La sentenza precedente aveva infatti lasciato fermo il potere-dovere del Comune di riesaminare l'istanza. Il permesso di costruire n. 54/2024 e il successivo provvedimento del 19 giugno 2025 non hanno quindi eluso il giudicato, poiché costituiscono atti di riedizione del potere diretti a superare i vizi originariamente accertati. Il giudice ha qualificato il provvedimento del 19 giugno 2025 come convalida del titolo edilizio e ha ritenuto applicabile l'art. 38 d.P.R. 380/2001, trattandosi di vizi istruttori e motivazionali, non di violazioni sostanziali e imperative ostative allo ius aedificandi. Ha ritenuto adeguata e puntuale l'istruttoria svolta dal Comune, comprendente sopralluogo, verifica della viabilità, delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, nonché acquisizione di elaborati dagli enti gestori. Sulla base di tali elementi, il Comune aveva ragionevolmente accertato la presenza e l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escludendo la necessità di un previo strumento attuativo. Le contestazioni dei ricorrenti sul merito tecnico degli accertamenti sono state ritenute non idonee a dimostrare errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza, limiti entro i quali il giudice può sindacare la discrezionalità tecnica comunale. Il TAR ha escluso che i ricorrenti potessero invocare la mancanza dell'interesse pubblico o del termine ragionevole per la convalida, poiché tali presupposti tutelano principalmente il destinatario dell'atto e il suo affidamento; nel caso concreto, l'intervento era inoltre imposto dalla necessità di dare esecuzione alla precedente pronuncia. È stata respinta anche la censura relativa alla sopravvenuta incostituzionalità della disciplina del Piano casa: l'istanza era completa nei suoi elementi essenziali già il 22 luglio 2019 e le successive integrazioni erano imputabili alle omissioni istruttorie dell'Amministrazione, senza prova di una variante essenziale del progetto. È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 41-quinquies l. n. 1150/1942, non ricorrendo i relativi presupposti dimensionali e localizzativi. L'ordinanza cautelare non impediva al Comune di esercitare il potere di autotutela e non sono state ravvisate violazioni delle garanzie partecipative, anche in ragione della possibilità per i ricorrenti di rappresentare le proprie ragioni nel processo. Spese compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 380/2001
Consente la riedizione e la convalida del titolo edilizio quando i vizi accertati siano istruttori o motivazionali e non consistano nella violazione sostanziale di prescrizioni imperative ostative allo ius aedificandi.
art. 9, comma 2, d.P.R. 380/2001
Disciplina i presupposti per l'edificazione diretta nelle aree prive di strumento attuativo; nel caso concreto la sua violazione è stata esclusa in ragione dell'accertata adeguatezza delle urbanizzazioni.
art. 6, comma 1, lett. b), l.r. Puglia n. 14/2009
La preclusione agli interventi previsti dalla disciplina regionale opera quando lo strumento urbanistico subordina l'intervento all'approvazione di uno strumento esecutivo, ma non impedisce l'intervento diretto quando sia concretamente accertata l'adeguatezza delle urbanizzazioni secondo la disciplina applicabile.
art. 14 NTA del Comune di Martina Franca
La previsione dello strumento particolareggiato non impedisce il rilascio diretto quando, in concreto, sia dimostrata la completa urbanizzazione dell'area e l'adeguatezza delle opere esistenti.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per elusione o violazione del giudicato non ricorre quando il nuovo atto costituisca una legittima riedizione del potere lasciata possibile dalla precedente pronuncia.
art. 112 c.p.a.
Il giudicato non è eluso da un nuovo provvedimento che si conformi all'effetto conformativo della sentenza e colmi le carenze istruttorie e motivazionali da essa individuate.
art. 41-quinquies l. n. 1150/1942
La disposizione non è applicabile quando non ricorrano i presupposti relativi all'altezza dell'edificio e alla localizzazione in zona ordinariamente edificabile con densità superiore a tre metri cubi per metro quadrato; le premialità eccezionali del Piano casa non rilevano a tal fine.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Nel caso concreto non è stata ravvisata una lesione effettiva delle garanzie partecipative, considerata la possibilità per i ricorrenti di rappresentare le proprie ragioni anche nel giudizio.
art. 1 e art. 2 l.r. Puglia n. 38/2021
La successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della proroga del Piano casa non incide su un'istanza completa nei suoi elementi essenziali quando le successive integrazioni dipendano da carenze istruttorie dell'Amministrazione e non comportino una variante essenziale.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un titolo edilizio per carenza di istruttoria o motivazione e lascia espressamente all'Amministrazione il potere-dovere di riesaminare l'istanza, il giudicato non preclude il rilascio di un nuovo titolo, purché l'Amministrazione colmi concretamente le carenze accertate e non introduca un contenuto sostanzialmente incompatibile con la pronuncia.
- La convalida di un titolo edilizio ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 380/2001 è ammissibile per vizi istruttori o motivazionali, mentre non può sanare violazioni sostanziali di prescrizioni imperative che, al momento dell'adozione, escludano il diritto a edificare.
- Per il rilascio diretto del titolo edilizio in assenza di un previo strumento attuativo, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria specifica e motivata sulla presenza e sull'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto ai bisogni collettivi indotti dall'intervento.
- La valutazione comunale sul grado di urbanizzazione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza, non mediante la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- I presupposti dell'interesse pubblico e del termine ragionevole nell'esercizio del potere di convalida sono principalmente posti a tutela del destinatario dell'atto e del suo affidamento; il terzo che impugna il titolo non può fondare su tali presupposti una censura autonoma quando la convalida costituisca attuazione del potere-dovere di riesame derivante da una precedente sentenza.
- Quando un'istanza edilizia era completa nei suoi elementi essenziali prima della sopravvenuta abrogazione o declaratoria di incostituzionalità della disciplina premiale, le successive integrazioni istruttorie imputabili all'Amministrazione non determinano, di per sé, una nuova domanda soggetta alla disciplina sopravvenuta, salvo che modifichino sostanzialmente l'intervento.
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