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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00071/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dalla parte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato il merito del provvedimento impugnato, che restava il rigetto del reclamo ex art. 18-ter ord. pen.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente da una persona detenuta contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato un reclamo ex art. 18-ter della legge sull'ordinamento penitenziario. Il motivo esaminato dalla Corte non attiene al merito del reclamo, ma alla ritualità del ricorso: la Corte rileva che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato presentato personalmente, viene dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 18-ter L. 354/1975

    È il titolo normativo del reclamo deciso dal tribunale di sorveglianza; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare che il ricorso contro il relativo provvedimento è stato proposto personalmente.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dalla parte.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicata come fonte della modifica agli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha reso necessario il patrocinio di un difensore cassazionista per il ricorso per cassazione.

  • art. 18-ter legge 354 del 1975

    Norma processuale penitenziaria richiamata per descrivere il provvedimento impugnato (reclamo rigettato).

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01

    Richiamata come precedente di legittimità a sostegno del principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente e richiede la sottoscrizione del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
  • La verifica della ritualità formale del ricorso precede l'esame del merito: se il ricorso è proposto personalmente dalla parte, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza valutare le censure sul provvedimento impugnato.
  • Nei procedimenti di sorveglianza, l'impugnazione di un'ordinanza che decide su un reclamo ex art. 18-ter ord. pen. resta soggetta alle ordinarie regole di legittimazione e sottoscrizione del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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