Sentenza n. 1838/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva del 13 agosto 2021, adottata a seguito dell’istanza di aggiornamento presentata il 29 agosto 2019, che ha confermato il rischio di infiltrazione mafiosa e la misura interdittiva nei rapporti con la pubblica amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa, già attinta da interdittiva antimafia nel 2016, aveva chiesto nel 2019 l’aggiornamento dell’informazione, deducendo il venir meno delle circostanze rilevanti e rappresentando una modifica dell’assetto societario, con l’uscita del padre dell’amministratore e l’ingresso di nuovi soci. La Prefettura ha confermato la misura sulla base di una nuova istruttoria che ha riscontrato la persistenza delle frequentazioni dell’amministratore con soggetti controindicati, anche successivamente al 2016, e ulteriori elementi riguardanti un nuovo socio. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e dei principi del codice antimafia, violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per assenza o apparenza della motivazione e violazione dell’art. 2, comma 2, del d.P.C.M. 18 aprile 2013. Ha contestato inoltre la rilevanza degli indizi e sostenuto che l’uscita del padre dell’amministratore avrebbe fatto venir meno il presupposto familiare dell’informazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la nuova istruttoria fosse completa e che la motivazione fosse adeguata, avendo la Prefettura considerato sia le circostanze nuove sia la persistente rilevanza degli elementi già valutati nell’interdittiva del 2016, la cui legittimità era stata confermata dal TAR nel 2017 e dal Consiglio di Stato nel 2018. L’uscita del padre dell’amministratore dalla compagine societaria non è stata considerata decisiva, poiché il rapporto familiare qualificato permaneva e rilevava nella valutazione prognostica. Le contestazioni dei singoli indizi sono state disattese perché formulate atomisticamente: il giudizio prefettizio è sintetico e induttivo, e gli elementi devono essere valutati nel loro complesso. Il pericolo infiltrativo non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, ma una prognosi probabilistica secondo il criterio del “più probabile che non”, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. La valutazione prefettizia, espressione di ampia discrezionalità, è stata ritenuta non irragionevole né illogica. Spese compensate, in considerazione della costituzione solo formale dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
In data 29 agosto 2019 ha formulato istanza, ai sensi dell’art.91, co.5, ultimo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, di aggiornamento dell’esito dell’informazione, rilevando il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La disposizione consente di chiedere l’aggiornamento dell’esito dell’informazione antimafia; nel caso concreto, la Prefettura ha rinnovato l’istruttoria e ha confermato l’interdittiva.
art. 84 d.lgs. 159/2011
Soprattutto, ancora su un piano generale, occorre ricordare che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento, come detto, induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., III, 3 maggio 2016, n. 1743).
La valutazione del rischio infiltrativo ha natura prognostica e induttiva e può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti che rendano il pericolo più probabile che non, senza richiedere la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 3 l. 241/1990
Non appaiono quindi fondate le censure, mosse con il ricorso in esame, di difetto di motivazione e vizio istruttorio, giacché l’Autorità procedente ha adeguatamente considerato le circostanze nuove rimarcate dalla ricorrente e condotto una nuova istruttoria che si rileva affatto completa, corredando poi il provvedimento finale di una motivazione adeguata.
La motivazione dell’aggiornamento interdittivo è adeguata quando dà conto delle circostanze nuove e dell’istruttoria rinnovata, collocando gli elementi nel quadro complessivo del rischio.
art. 2, comma 2, d.P.C.M. 18 aprile 2013
Le censure esposte dalla ricorrente, in quanto dirette, ciascuna, a contestare atomisticamente i singoli elementi indiziari raccolti dall’amministrazione, non sono in grado di mettere in discussione il giudizio espresso nel provvedimento gravato, che, come noto, è adottato sulla base di un ragionamento induttivo ed ha natura sintetica, non già atomistica.
Gli elementi sintomatici del rischio infiltrativo vanno apprezzati nella loro valutazione complessiva e sintetica; la contestazione isolata dei singoli indizi non è sufficiente a invalidare il giudizio prognostico.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento dell’informazione antimafia, la Prefettura deve rinnovare la valutazione alla luce delle circostanze sopravvenute, ma può confermare l’interdittiva quando l’istruttoria aggiornata dimostri la persistenza del quadro di rischio.
- Il rischio di infiltrazione mafiosa si accerta mediante una prognosi induttiva e probabilistica: non occorre la certezza richiesta per l’accertamento della responsabilità penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza tale da rendere il pericolo più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
- Gli indizi di infiltrazione mafiosa devono essere valutati unitariamente e nel contesto complessivo; la contestazione atomistica dei singoli elementi non è idonea, da sola, a infirmare il giudizio sintetico dell’autorità prefettizia.
- L’uscita dalla compagine societaria di un familiare dell’amministratore non esclude automaticamente il rilievo del rapporto familiare nella prognosi di infiltrazione, quando il legame permane e si inserisce nel complessivo quadro indiziario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →