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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23264/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della sentenza di condanna per rapina in concorso (artt. 61 n.5, 99, 110, 628 c.3 nn.1 e 3bis c.p.), articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art.178 lett. b) c.p.p. per l'assenza nel fascicolo dei supporti magnetici (videoregistrazioni) ritenuti rilevanti; 2) illogicità della motivazione poiché la Corte avrebbe fondato valutazioni su videoriprese mai visionate; 3) violazione di legge e contrasto con giudicati per essere stato condannato nonostante l'assoluzione di un coimputato (Ferlíto) e sulla base di conversazioni telefoniche col predetto assolto; 4) erroneo riconoscimento dell'aggravante della "più persone riunite" nonostante l'assoluzione del Ferlíto e il ruolo di mero basista attribuito al Collerà; 5) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto i primi due motivi infondati perché la Corte territoriale aveva visionato la copia del DVD relativa al percorso finale della vittima e ha correttamente valutato che l'assenza di altri supporti non era decisiva, posto che il Collerà risultava presente nella sala giochi nell'intervallo indicato e sussistevano numerosi contatti telefonici con Ricciardi. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico e inadeguato a confutare il percorso motivazionale della sentenza impugnata; la Corte ha altresì affermato che l'assoluzione del Ferlíto non implica automaticamente l'irrilevanza delle prove contro Collerà. L'aggravante delle "più persone riunite" è stata confermata sulla base della deposizione della vittima e della ricostruzione complessiva. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato e non manifestamente illogico. Per l'art.616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Norma usata nella descrizione delle circostanze aggravanti relative al delitto (es. qualificazione della recidiva o altre aggravanti specificate nel capo d'imputazione)

  • art. 99 c.p.

    Riferimento nella cornice delle norme penali applicate per la determinazione della pena o delle circostanze

  • art. 110 c.p.

    Regola sulla concorso di persone nel reato; la Corte l'ha applicata per valutare la partecipazione del ricorrente in concorso con altri

  • art. 628 c.3 nn. 1 e 3bis c.p.

    Disposizioni che definiscono e aggravano il reato di rapina; la condanna è stata fondata su tali norme in relazione alla condotta ricostruita

  • art. 178 lett. b) c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in tema di acquisizione e disponibilità di supporti probatori (supporti magnetici); la Corte ha ritenuto irrilevante la mancanza di alcuni supporti alla luce di altri elementi probatori effettivamente presenti

  • art. 606 c.p.p.

    Parametro di legittimità per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati o aspecifici e quindi non conformi ai requisiti di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento alla Cassa delle Ammende

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamata per segnalare che uno dei coimputati (Ricciardi) ha concordato la pena col rito del patteggiamento; informazione fattuale che ha inciso sulla valutazione complessiva del quadro probatorio

Massime di principio

  • L'assenza di alcuni supporti probatori (es. file video) nel fascicolo non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se il giudice di merito ha valutato e prodotto altri elementi probatori assorbenti (presenze documentate, contatti telefonici, deposizioni).
  • La posizione di un imputato definita come "basista" può essere confermata anche sulla base di elementi indiziari non esclusivamente riconducibili alla visione di un video (presenza nella sede, ripetuti contatti telefonici con i correi, testimonianze).
  • L'assoluzione di un coimputato non esclude automaticamente la responsabilità penale degli altri partecipanti: la valutazione è individuale e deve basarsi sulle prove specifiche raccolte rispetto a ciascun imputato.
  • L'aggravante della "più persone riunite" può essere riconosciuta anche senza l'identificazione certa di tutti i partecipanti, se la vittima e altre prove consentono di ricostruire un'azione coordinata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o inesistente; non è necessario che il giudice esamini esaustivamente ogni elemento favorevole purché indichi quelli ritenuti decisivi.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; motivi aspecifici o che non incidono sulle ragioni decisive della sentenza sono destinati a essere dichiarati inammissibili.

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